Non impugnabile la delibera della Regione Lombardia che ha bloccato l’iter di esame di una legge sul fine vita
- 11 Dic, 2025
- News , Giurisprudenza Sanitaria , Etica e deontologia , Medicina Legale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione quinta, con la recente sentenza n. 3488/2025, depositata il giorno 30.10.25, nel dichiarare inammissibile il ricorso presentato dall’Associazione Luca Coscioni avverso la deliberazione del Consiglio regionale della Lombardia con cui è stata approvata (nell’ambito di un procedimento legislativo) la questione pregiudiziale di non procedere alla trattazione del progetto di legge regionale di iniziativa popolare denominato “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019” (in quanto lesivo delle competenze legislative esclusive statali), ha affermato che sussiste al riguardo un difetto assoluto di giurisdizione in quanto al giudice non compete sindacare il modo in cui lo Stato o, come nella fattispecie, una Regione esplica le proprie funzioni sovrane di natura legislativa, rispetto alle quali non può riconoscersi un interesse protetto a che gli atti in cui esse si manifestano assumano o non assumano un determinato contenuto.
In sostanza l’atto impugnato non ha natura amministrativa, ma è un atto legislativo non contestabile attraverso una impugnazione da parte del soggetto che si ritiene danneggiato.
a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano