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Nesso causale e giudizio esplicativo

Nesso causale e giudizio esplicativo

La Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con la recente sentenza n. 45399/2024, depositata il giorno 11.12.24, nell’accogliere il ricorso di alcuni sanitari avverso la decisione del giudice d’appello che, in riforma della sentenza di primo grado che li aveva ritenuti colpevoli del delitto di omicidio colposo in danno di una paziente affetta da colite pseudomembranosa fulminante con segni di megacolon tossico (artt. 113 e 589 c.p.), aveva dichiarato l’intervenuta prescrizione del predetto reato, confermando però le statuizioni civili già irrogate dal Tribunale, ha affermato che l’esistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva contestata ai sanitari e l’evento mortale è stato erroneamente ritenuto sussistente in assenza di un solido e chiaro giudizio esplicativo in ordine alle cause di insorgenza e sviluppo della malattia. 

La Suprema Corte ha sottolineato che, secondo i periti, la patologia si palesa raramente nei giovani (la persona offesa, al momento del decesso, aveva 26 anni) e nella fattispecie era "esordita in forma subacuta e di difficile diagnosi e gestione"; che lo stesso giudice di secondo grado aveva riconosciuto che non erano state chiarite con certezza le cause determinanti l'esordio e l'evoluzione di tale patologia, che solitamente (ma non sempre) si sviluppa per infezione batterica da Clostridrium Difficile, agente patogeno a sua volta difficile da diagnosticare (almeno all'epoca dei fatti); che non sono state opportunamente chiarite le modalità con le quali gli imputati avrebbero dovuto e potuto evitare l'evento; che, comunque, non è stato espresso nella sentenza impugnata il necessario giudizio di alta probabilità logica in ordine alla sicura idoneità salvifica della condotta doverosa che sarebbe stata omessa in quanto sono state riportate solo generiche considerazioni in ordine alla necessità di “effettuare i dovuti approfondimenti”.

In definitiva, l'analisi sul nesso eziologico è stata svolta dai giudici di merito con argomentazioni erronee e insoddisfacenti, trascurando di valutare in termini rigorosi e scientificamente accettabili i dati indiziari disponibili, al fine di verificare se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta dai sanitari, l'evento lesivo sarebbe stato ragionevolmente evitato o differito con (umana) certezza.

La Corte di Cassazione, preso atto che la prescrizione del reato dichiarata in appello non era stata oggetto di impugnativa, ha conseguentemente annullato la sentenza di secondo grado ai soli effetti delle disposizioni e dei capi che concernono gli interessi civili risarcitori, con rinvio per nuovo giudizio (ai sensi dell'art. 622 c.p.p.) al giudice civile competente per valore in grado di appello.

A cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano

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