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MMG assolto dal reato di cui all'art. 328 c.p.

MMG assolto dal reato di cui all'art. 328 c.p.

Il giudice d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, assolve un MMG dal reato di rifiuto di atti d’ufficio (art. 328, primo comma, c.p.) contestatogli perché, in qualità di medico di assistenza primaria, nonostante le continue richieste dei familiari, aveva omesso di effettuare una visita domiciliare a scopo diagnostico a un assistito che lamentava forti dolori in seguito a una caduta accidentale. Il paziente era anziano e affetto da varie patologie (Parkison avanzato, cardiopatia ischemica cronica) che gli impedivano di recarsi presso l’ambulatorio.

La sentenza d’appello viene impugnata in cassazione dal Procuratore Generale della Repubblica che ne contesta la correttezza sul piano giuridico.

La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con la recente sentenza n. 24722/2024, depositata il 21.06.24, respinge il ricorso, confermando la sentenza impugnata.

Osserva, in particolare, la Suprema Corte, che il giudice d’appello ha motivatamente escluso, alla luce degli elementi acquisiti, che nella concreta fattispecie sussistesse il dovere da parte del MMG di procedere senza ritardo alla richiesta visita domiciliare; che, inoltre, nella sentenza impugnata è stato sottolineato che il professionista in questione “non è istituzionalmente preposto a soddisfare le urgenze” che sono di competenza del “servizio sanitario di urgenza ed emergenza, già denominato 118”, in presenza di una necessità non differibile; che, in sostanza, in materia di visita domiciliare, i doveri di competenza del MMG sono diversi da quelli della guardia medica ora denominata “servizio di continuità assistenziale”; che, infatti, solo il medico che si occupa di quest’ultimo servizio ha “un obbligo di pronta reperibilità” in base ai vari accordi collettivi succedutisi nel tempo.

a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano

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