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Misura interdittiva del divieto di esercitare la professione medico-sanitaria

Misura interdittiva del divieto di esercitare la professione medico-sanitaria

Il competente Tribunale del riesame, adito ai sensi dell’art. 310 c.p.p., conferma il rigetto della istanza di revoca della misura interdittiva del divieto di esercitare la professione medico-sanitaria applicata nei confronti di un medico in ordine al delitto di cui agli artt. 479 e 476, comma secondo, c. p. (Falso ideologico in atto pubblico fidefacente), consistito nell'avere "inventato" gli esiti di un complesso test psicologico (cd. Minnesota) relativi a un paziente che il sanitario non aveva mai visitato.

L’indagato ricorre in cassazione contestando la legittimità e correttezza dell’ordinanza impugnata.

La Corte di Cassazione, quinta sezione penale, con la recente sentenza n. 16439/2024, depositata il giorno 19.04.24, dichiara inammissibile il ricorso del medico, che condanna al pagamento delle spese processuali.

Osserva la Suprema Corte che i primi due motivi addotti a sostegno del ricorso (inerenti l’asserita erronea interpretazione del fatto e di una conversazione telefonica intercettata) non rientrano tra quelli proponibili in sede di legittimità, mentre il terzo motivo (relativo alla mancanza delle prescritte esigenze cautelari) non tiene conto del fatto che il Tribunale, pur avendo escluso il pericolo di inquinamento delle prove e di fuga, ha confermato la permanenza del pericolo di reiterazione del reato; che, infatti, tale punto, che regge la misura interdittiva, non viene toccato dal ricorso.

a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano

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