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Misura interdittiva a carico oculista

Misura interdittiva a carico oculista

Il competente Tribunale, in qualità di giudice dell'appello cautelare, ha rigettato il gravame proposto da un oculista avverso l'ordinanza resa dal Giudice per le indagini preliminari con la quale è stata applicata al predetto, dirigente medico presso il reparto di oculistica di una azienda ospedaliera, la misura interdittiva della sospensione per il periodo di un anno ex art 289 c.p.p. (intitolato “Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio”) perché gravemente indiziato di partecipazione a una associazione finalizzata alla realizzazione di più reati di peculato e truffa ai danni dello Stato, nonché di più ipotesi di peculato e di autoriciclaggio. 

La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con la recente sentenza n. 3441/2025, depositata il 28.01.25, nel dichiarare inammissibile il ricorso presentato dall’imputato, osserva che le contestazioni avanzate dall’oculista in punto gravità degli indizi emergenti a suo carico non si confrontano con le motivazioni dei giudici di merito sul punto; che, inoltre, le contestazioni relative alla configurabilità dei peculati legati alla appropriazione di dispositivi e altro materiale sanitario sottratti alla azienda sanitaria di riferimento del ricorrente e rinvenuti presso lo studio medico del predetto, sono avanzate sul presupposto di una indimostrata utilizzazione dei detti beni e quindi in termini di manifesta inconferenza alla luce delle emergenze acquisite, puntualmente valorizzate dal Tribunale; che la difesa dell’imputato non fa mai cenno alle ulteriori e gravi imputazioni mosse all’interessato; che, infine, la dedotta dismissione del ruolo dirigenziale e la riferita decisione del ricorrente di svolgere prestazioni private in regime di extra-moenia non sono rilevanti perché non in grado di neutralizzare le ragioni di rischio puntualizzate dai giudici della cautela in termini di concretezza e attualità alla luce della personalità criminale del ricorrente coerentemente individuata in ragione del portato fattuale dei diversi illeciti allo stesso ascritti, realizzati in termini tutt'altro che occasionali anche in considerazione dei profili di minima stabilità e programmazione che connotano logicamente l'ipotesi associativa in contestazione, peraltro strutturata facendo leva sulla primarietà del ruolo assunto nella vicenda dal ricorrente.

a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano

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