Medico di PS, dopo l’assoluzione, chiede la riparazione per ingiusta detenzione
- 17 Feb, 2026
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La competente Corte di Appello di Lecce con una sua ordinanza rigetta l’istanza di riparazione per la detenzione subita da un sanitario posto dal 22 dicembre 2024 al 16 gennaio 2025 agli arresti domiciliari in quanto ritenuto gravemente indiziato di aver fatto parte, quale medico di pronto soccorso, di una associazione per delinquere finalizzata alla simulazione di sinistri stradali per ottenere gli indennizzi da parte di numerose compagnie di assicurazione e, in tale veste, di avere compilato referti (riferibili a soggetti coimputati nello stesso procedimento) riconducibili a incidenti simulati, reati dai quali poi è stato assolto.
Il giudice d’appello nel motivare il suo provvedimento, afferma che nella condotta dell’istante sono ravvisabili profili di colpa ostativi all’accoglimento della domanda.
Avverso l’ordinanza di rigetto ha proposto ricorso il medico deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla sussistenza della colpa grave ostativa al riconoscimento dell’indennizzo, fondata su elementi tratti dalla ordinanza con la quale era stato posto agli arresti domiciliari, senza un adeguato confronto con la sentenza assolutoria, oltre che sul silenzio serbato dal ricorrente nel corso dell’interrogatorio di garanzia.
La Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con la recente sentenza n. 674/26, depositata il 09.01.26, rigetta il ricorso proposto dal sanitario, condannato al pagamento delle spese processuali.
La Suprema Corte osserva che il ricorrente, indagato per i reati di cui agli artt. 416, comma 2, 476 e 479, comma 2, 56 e 319, 642 e 481 c.p. è stato sottoposto a misura cautelare solo per il reato associativo e di falso in atto pubblico; che in esito al giudizio di primo grado è stata affermata la sua responsabilità solo in relazione al reato di falso di cui agli artt. 476 e 479, comma 2, c.p..; che il ricorrente, dunque, è stato assolto dal reato associativo mentre per gli altri reati per i quali non era stata applicata alcuna misura è stata dichiarata l’estinzione per intervenuta prescrizione; che, poi, in appello, l’imputato è stato assolto perché il fatto non costituisce reato, con sentenza passata in giudicato; che compito del giudice della riparazione è valutare se l’imputato abbia tenuto o meno una condotta dolosa o colposa tale da indurre l’autorità giudiziaria in inganno quanto alla sussistenza dei presupposti per l’adozione di una misura cautelare; che in sede di legittimità è stato sancito il principio secondo cui il giudice della riparazione deve procedere a una autonoma valutazione delle risultanze processuali ed è suo compito accertare non se determinate condotte costituiscano o meno reato quanto, piuttosto, se queste si siano poste come fattore condizionante alla produzione dell’evento detenzione.
La Corte di Cassazione, inoltre, osserva che il giudice della riparazione ha posto l’accento sulla circostanza che il ricorrente si era occupato della redazione di referti riferibili a diversi soggetti coimputati nel medesimo procedimento, stilati nella veste di medico in servizio presso il pronto soccorso di un ospedale, riconducibili a incidenti stradali “falsi” e la cui veridicità è stata ritenuta gravemente compromessa dalle tempistiche estremamente brevi con cui i referti sono stati redatti (pochi minuti tra l’orario di accettazione e quello di dimissione dei pazienti) oltre che sulla circostanza che i pazienti, in molti casi, non sono stati neppure sottoposti a visita; che questi fatti, contrariamente a quanto si assume con il ricorso, già specificati nell’ordinanza di custodia cautelare, non sono stati esclusi dalla giudice di appello che ha confermato la falsità dei sinistri stradali, tant’è che, a parte la intervenuta declaratoria di prescrizione per taluni di essi, il giudice di merito ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti dei soggetti coinvolti negli incidenti stradali, pur riqualificando il reato di falso originariamente contestato nelle fattispecie di cui agli artt. 48 e 476, comma 2, e 479 cod. pen., dunque, confermando la falsità dei detti referti; che la sentenza di assoluzione ha confermato che in taluni altri casi il sanitario si sarebbe limitato a riportare la sintomatologia riferita dai pazienti senza procedere ad apposita visita, comportamento questo che è stato ritenuto ostativo all’accoglimento della istanza di riparazione in quanto colposo; che, in sostanza, il giudice della riparazione ha fatto buon governo dei principi sopra riassunti evidenziando come le condotte certamente negligenti e ambigue del sanitario, sono state direttamente incidenti sulla valutazione del giudice in sede di emissione del provvedimento restrittivo e si sono poste come fattore condizionante nella produzione dell’evento “detenzione”.
La Suprema Corte, infine, sottolinea che l’errore dedotto in merito alla valutazione del silenzio serbato dal ricorrente in occasione dell’interrogatorio di garanzia, si rivela ininfluente sulla tenuta del ragionamento svolto dal giudice della riparazione a supporto della decisione inerente l’individuazione del comportamento colposo.
a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano