Locazione di spazi e attrezzature sanitarie ad una società di cui è socio un medico
- 30 Apr, 2025
- News , Giurisprudenza Sanitaria , Oftalmologia , Organizzazione sanitaria

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la recente sentenza n. 8163/2025, depositata il 27.03.25, nell’accogliere il ricorso avanzato da una casa di cura che, avendo locato un locale e delle apparecchiature sanitarie a una S.r.l. della quale era socio un oculista, era stata giudicata in sede di giudizio d’appello corresponsabile dei danni cagionati dal predetto professionista ad un paziente che aveva subito un offuscamento della vista in seguito ad un intervento laser agli occhi ivi eseguito, ha affermato che il giudice d’appello ha erroneamente affermato la responsabilità della casa di cura che si era limitata a stipulare un contratto di locazione, senza avere alcun rapporto di collaborazione con il medico e senza stipulare con il paziente alcun contratto avente ad oggetto la prestazione professionale incriminata; che pertanto la casa di cura è rimasta estranea al contratto intercorso direttamente tra il paziente e l’oculista che nell’eseguire l’operazione aveva prodotto il lieve danno per un suo errore nell’esecuzione della prestazione convenuta; che eventualmente una corresponsabilità della struttura potrebbe in ipotesi ravvisarsi solo qualora il danno fosse stato cagionato da un difetto di funzionamento dello strumentazione avuta dal professionista in godimento dalla casa di cura.
La Suprema Corte ha quindi enunciato il principio di diritto secondo cui “la struttura sanitaria che abbia concesso in locazione alcuni suoi immobili ad una società di medici non risponde dei danni causati da uno di questi ad un paziente, in quanto il rapporto di locazione tra una struttura ed un medico, ed a maggiore ragione tra una struttura ed una società di medici, non comporta che la prima debba rispondere degli errori professionali dei secondi”.
a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano