Liquidazione dei danni patiti da persona deceduta in corso del giudizio
- 24 Lug, 2025
- News , Giurisprudenza Sanitaria , Medicina Legale
La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la recente sentenza n. 15245/2025, depositata il giorno 07.06.25, ha affermato i seguenti principi di diritto: “Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito, l’ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti”; “l’onere di dimostrare il danno risarcibile e il nesso causale tra la condotta e il predetto danno incombe sul danneggiato” e, quindi, spetta all’erede del danneggiato deceduto “provare che il decesso del congiunto costituisce conseguenza dell’evento lesivo e, dunque, che il pregiudizio da risarcire non risente della più breve durata della vita della vittima”.
La Suprema Corte ha inoltre ribadito che “ai fini della liquidazione del danno alla salute, l’apprezzamento delle menomazioni preesistenti ‘concorrenti’ in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall’illecito va compiuto, dapprima, con una stima in punti percentuali dell’invalidità complessiva (quella risultante dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall’illecito) e di quella preesistente all’illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, e, poi, con la sottrazione dal valore monetario dell’invalidità complessivamente accertata di quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l’esercizio del potere discrezionale di liquidazione del danno in via equitativa, secondo la cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, qualora le circostanze del caso concreto lo impongano”.
a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano