Limiti della posizione di garanzia del tecnico di radiologia
- 03 Apr, 2025
- News , Giurisprudenza Sanitaria , Radiologia

La Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con la recente sentenza n. 7002/2025, depositata il giorno 27.02.25, nel dichiarare inammissibile il ricorso avanzato dalla parte civile avverso la decisione del giudice d’appello che aveva confermato quella del Tribunale che aveva assolto un tecnico di radiologia operante in un Centro Diagnostico dall’imputazione di omicidio colposo in danno di un paziente ivi sottoposto a una TAC sul cranio, ha osservato che giustamente i giudici di merito hanno ritenuto che al predetto sanitario non poteva essere legittimamente contestato la omessa diagnosi dell’aneurisma che aveva poi condotto alla morte il paziente; che, invero, la diagnosi è compito del medico e non del tecnico che ha correttamente eseguito l’esame in assenza del radiologo in base alla normativa vigente (legge n. 25/1983 e legge n. 251/2000); che eventuali ritardi nella refertazione della TAC non possono rientrare nel perimetro del rischio che il tecnico è tenuto a governare, ma eventualmente dipendono dal responsabile dell’organizzazione del servizio offerto all’interno della struttura dove l’imputato operava, sicché nessuna responsabilità poteva essere configurata nei suoi confronti in relazione a tale aspetto.
La Suprema Corte, inoltre, ha escluso che nella fattispecie possa essere attribuito al tecnico di radiologia la cosiddetta “colpa per assunzione” invocata dalla parte civile ricorrente, avendo il predetto sanitario svolto correttamente le proprie specifiche mansioni, rientranti nell’ambito delle proprie competenze; che, in definitiva, non può essere giustamente configurata una posizione di garanzia in capo all'imputato, sia sotto il profilo della omessa diagnosi sia sotto il profilo della tempestiva refertazione di un esame definito urgente.
La Cassazione, infine, ha sottolineato che, in linea generale, una posizione di garanzia opera in quanto l'agente assuma in concreto la gestione dei rischi connessi all'attività assunta e può dirsi sussistente a condizione che: a) un bene giuridico necessiti di protezione; b) una fonte giuridica, anche negoziale, abbia la finalità di tutelarlo; c) tale obbligo gravi su una o più persone specificamente individuate; d) tali persone siano dotate dei poteri atti a impedire la lesione del bene garantito; che, in altri termini, la posizione di garanzia è caratterizzata dalla relazione intercorrente tra uno o più titolari di beni giuridici, non in grado di tutelarli, e categorie predeterminate di soggetti cui una fonte giuridica assegni poteri per l'impedimento degli eventi offensivi di tali beni.
a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano