Lesioni colpose e tardività della querela
- 06 Mar, 2025
- News , Giurisprudenza Sanitaria , Ortopedia e Traumatologia

Il competente Tribunale con sentenza del 2023 ritiene due ortopedici responsabili del reato di lesioni colpose per avere cagionato a un paziente (sottoposto il 15 luglio 2016 a intervento di revisione protesi anca sinistra) la lesione del nervo femorale sinistro, condannando ciascuno degli imputati alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni a favore della parte civile.
La Corte d’Appello, con sentenza del 2024, in riforma la decisione di primo grado, dichiara improcedibile l'azione penale per intempestività della querela, con conseguente revoca delle statuizioni civili.
Ricorre per la cassazione della sentenza il Procuratore Generale lamentando promiscuamente violazione di legge e manifesta contraddittorietà della motivazione.
Sostiene il P.G. che il giudice d’appello ha fatto ingiustamente decorrere il dies a quo per la proposizione della querela dal 21.07.16 (data di rilascio della lettera di dimissione dalla Casa di cura in cui era stato effettuato l'intervento, momento in cui si è ritenuto che la persona offesa doveva considerarsi perfettamente a conoscenza degli elementi atti a valutare che sulla neuroprassia femorale riportata avevano influito errori operativi dei sanitari) ovvero al massimo dal giorno 25.01.17 (data nella quale un altro medico aveva rilasciato al paziente un certificato nel quale veniva descritta la lesione del nervo femorale sinistro).
La Corte di Cassazione, sezione quarta penale, con la recente sentenza n. 2752/2025, depositata il 23.01.25, ha dichiarato inammissibile il ricorso osservando che sebbene sia corretto il principio di diritto richiamato dal P.G. (in base al quale "il termine per proporre la querela per il reato di lesioni colpose determinate da colpa medica inizia a decorrere non già dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì da quello, eventualmente successivo, in cui la stessa sia venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l'hanno curata”), il giudice d’appello con una motivazione non incongrua né illogica ha affermato che il termine in oggetto deve essere fatto decorrere dal 25.01.17, con conseguente tardività della querela proposta soltanto il 12.05.17; che, al di là dell'apparente richiamo al canone della violazione di legge, il motivo di impugnazione è interamente costruito in fatto e contrappone alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito un'altra soggettivamente stimata preferibile dalla parte ricorrente.
È opportuno, infine, ricordare che l’art. 124 del c.p. stabilisce che in linea generale il diritto di querela non può essere esercitato decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.
a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano