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La difesa tecnica medico-legale è tutelata dalla Costituzione

La difesa tecnica medico-legale è tutelata dalla Costituzione

La Suprema Corte, prima sezione penale, con la recente sentenza n. 48957/2022, depositata il giorno 23/12/2022, annulla l’ordinanza con la quale il G.I.P. di un Tribunale ha rigettato l’istanza di un detenuto diretta a ottenere l’incontro con il suo consulente tecnico medico-legale in vista di accertamenti specialistici sul suo stato mentale, provvedimento motivato sulla considerazione che l’accesso in carcere del C.T. di parte appariva ingiustificato anche perché non era stata disposta una perizia o segnalata alla direzione sanitaria alcuna malattia psichiatrica.

La Corte di Cassazione osserva che da tempo i giudici di legittimità hanno riconosciuto che la facoltà di avvalersi di un consulente tecnico si inserisce, a pieno titolo, nell'area di operatività della garanzia posta dall'art. 24 della Costituzione costituendo espressione del diritto di difesa tutte le volte in cui l'accertamento della responsabilità penale richieda il possesso di cognizioni tecniche che, in quanto non sono presunte nella persona del giudice, così possono non essere proprie del difensore e che ogni limitazione imposta a tale ausilio si risolva in una menomazione del suddetto diritto.

La Cassazione, inoltre, afferma che nessuna disposizione processuale vieta al consulente tecnico di svolgere accertamenti al di fuori delle vere e proprie operazioni peritali, al fine di riferirne al giudice mediante memoria scritta, in quanto la disposizione di cui all'art. 230 c.p.p. non esaurisce l'ambito delle attività consentite al consulente, ma stabilisce solo i rapporti tra dette attività e quella del perito; che, pertanto, oltre ad affiancare quest'ultimo, il consulente tecnico ha facoltà di procedere a qualsiasi altra indagine, ferma restando la valutazione discrezionale del giudice sulle conclusioni esposte da tale consulente nel corso dell'audizione dello stesso come testimone in giudizio o riassunte nella relazione scritta, conclusioni che possono anche essere utilizzate, previa congrua e convincente motivazione, ai fini della decisione; che, d’altra parte, il difensore, sin dal momento in cui riceve per iscritto l'incarico professionale può svolgere proprie indagini integrative in ogni stato e grado del procedimento, indagini alle quali concorre, quando è necessario il possesso di specifiche competenze, il consulente tecnico che il professionista decida di associare alla difesa.

Il sistema è dunque improntato, in una prospettiva costituzionalmente orientata, al massimo favore per il dispiegamento della difesa tecnica, che risulti collegata alla disponibilità e all'impiego di competenze specialistiche in ambito extra giuridico, tali da imporre l'ausilio del consulente tecnico. 

L'autorizzazione del giudice sarà naturalmente necessaria, altresì, per permettere l'accesso del consulente tecnico in carcere al fine di eseguire accertamenti sulla persona sottoposta alle indagini, che vi si trovi detenuta, e anche in questo caso il diniego, o la posticipazione, della relativa facoltà dovranno essere rigorosamente motivati, potendo essere giustificati solo da ragioni attinenti allo svolgimento delle indagini, alla sicurezza dell'esame, alla garanzia della sua reiterabilità o al rispetto della persona.

In nessun caso sarà consentito sindacare, nell'esercizio del potere di autorizzazione all'accesso del consulente al carcere, le ragioni della effettiva necessità della consulenza extra peritale.

a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano e magistrato tributario

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