Irretroattività della Legge Gelli
- 06 Mar, 2025
- News , Giurisprudenza Sanitaria , Organizzazione sanitaria , Medicina Legale

La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale della Toscana, con la recente sentenza n. 03/2025, depositata il giorno 20.01.25, ha affermato che non è retroattivo l’art. 9, comma 2, legge n. 24/2017 (cd. legge Gelli) che stabilisce che “se l’esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno, l’azione di rivalsa nei suoi confronti può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall’avvenuto pagamento”, così respingendo l’eccezione avanzata da un sanitario (chiamato a rispondere di un danno erariale causato per colpa grave durante l’assistenza a un parto avvenuto nel 2010) che chiedeva l’applicazione della predetta norma dato che il pagamento da parte della struttura pubblica alla paziente era avvenuto il 09.10.17 in seguito a una transazione.
In sostanza la legge n. 24/2017 non trova applicazione rispetto a fatti accaduti prima della sua entrata in vigore, difettando i presupposti normativi per ritenerla retroattiva.
È opportuno, in questa sede, ricordare che l’art. 9 sopra menzionato, intitolato “Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa”, stabilisce al primo comma che “L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave”, al terzo comma che “La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o sociosanitaria o contro l'impresa di assicurazione non fa stato nel giudizio di rivalsa se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio” e al quarto comma che “In nessun caso la transazione è opponibile all'esercente la professione sanitaria nel giudizio di rivalsa”.
a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano