Incorporazione di due diverse aziende sanitarie e rispettive responsabilità nell'assistenza al paziente
- 16 Mag, 2024
- News , Giurisprudenza Sanitaria , Organizzazione sanitaria , Medicina Legale
Un paziente conviene in giudizio due diverse aziende sanitarie esponendo di essere stato ricoverato nel 2009 presso il reparto di pneumatologia dell’ospedale XX dove gli era stata diagnosticata una sarcoidosi polmonare e prescritto un forte trattamento con steroidi; che pochi mesi dopo era stato ricoverato nel reparto di ortopedia nell'ospedale ZZ per forti dolori articolari, con diagnosi di una iniziale osteonecrosi della testa del femore, che aveva reso necessario un intervento di protesi all'anca, eseguito presso il predetto ospedale; che, dato che nessuno dei medici curanti aveva messo in correlazione i due episodi e le terapie prescrettegli, aveva continuato ad assumere gli steroidi, con conseguente peggioramento della sua situazione ossea, tanto che nel 2010 veniva sottoposto a un altro intervento alla spalla destra presso un terzo ospedale.
Assumendo che, a causa della terapia cortisonica prescritta presso l’ospedale XX e non interrotta dall'ospedale ZZ, aveva effettuato anche infiltrazioni cortisoniche localizzate, aveva subito un anomalo ingrassamento, un peggioramento del carattere, fortissimi dolori articolari che avevano reso necessari i due interventi di artroprotesi, il tutto in assenza di un’adeguata informazione in ordine agli effetti collaterali della terapia cortisonica, chiede l’accertamento della responsabilità civile delle due aziende sanitarie in proporzione alla responsabilità ascrivibile a ciascuna di esse e la condanna delle stesse al risarcimento del danno.
Il competente Tribunale rigetta la domanda nei confronti della ULSS XX mentre accoglie la domanda del Pappalardo nei confronti della ULSS di ZZ condannando quest’ultima a risarcire all'attore il danno non patrimoniale riportato, liquidato in complessivi euro 414.000.
Propone appello l'ULSS KK, incorporante le due predette ULSS, chiedendo, per quello che interessa in questa sede, che si proceda alla verifica delle responsabilità di ciascuna ULSS, previa riduzione comunque dell’ammontare del risarcimento nei limiti del danno differenziale causalmente riferibile alle specifiche condotte dei soggetti responsabili, tenendo conto dell’effettiva efficacia causale delle condotte stesse e diminuendo l’entità del risarcimento in considerazione dei concomitanti effetti favorevoli per il danneggiato.
Il giudice d’appello rigetta l’appello dell'ULSS KK ritenendo che l’appellante, attesa l’intervenuta fusione per incorporazione dei due diversi soggetti, non ha un interesse concreto ad accertare il profilo di corresponsabilità della prima struttura, per quanto fondato, se non per la ripartizione delle spese del giudizio di primo grado.
Ricorre in cassazione l'ULSS KK esponendo una serie di motivi che riguardano in sostanza l'an e il quantum del risarcimento riconosciuto al paziente.
La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la recente sentenza n. 3231/2024, depositata il giorno 05.02.24, accoglie il quinto motivo (inerente al contestato interesse dell'ULSS KK all'accertamento delle diverse responsabilità dei sanitari operanti nelle due ULSS poi incorporate), dichiara assorbiti gli altri motivi e quindi cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice.
La Suprema Corte afferma, in particolare, che anche a seguito della fusione per incorporazione, conseguente alla riorganizzazione sul territorio delle articolazioni territoriali del Servizio Sanitario Nazionale, di due o più AUSLL preesistenti all'interno di un’unica Azienda ULSS, responsabile all'esterno di tutte le obbligazioni risarcitorie derivanti dagli illeciti frutto dei comportamenti svolti dai sanitari operanti all'interno delle incorporate, qualora l’evento dannoso subito da un paziente sia conseguito al contatto con più di una struttura sanitaria confluita nell'incorporante, permane in capo all'incorporante l'interesse all'accertamento del nesso causale tra l’attività svolta all'interno di ciascuna struttura sanitaria e il verificarsi del danno, nonché alla ripartizione delle responsabilità tra le due strutture.
Ciò sia al fine di consentire all'incorporante di essere garantita dalle assicurazioni di ciascuna struttura incorporata, nei limiti della responsabilità di ciascuna, sia al fine di potersi eventualmente rivalere nei confronti dei sanitari responsabili, in proporzione delle rispettive responsabilità.
a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano