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Illecito disciplinare per comportamento estraneo allo svolgimento dell’attività professionale

Illecito disciplinare per comportamento estraneo allo svolgimento dell’attività professionale

Il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con la recente sentenza n. 107/2024, depositata il giorno 27.03.24, nel respingere il ricorso di un avvocato al quale nel procedimento disciplinare di primo grado era stata applicata la sanzione aggravata delle censura per gli insulti e per le molestie arrecate per oltre due anni alla consorte separata, ha affermato il seguente principio di diritto: “Le condotte rilevanti sul piano deontologico non sono soltanto quelle attinenti all’esercizio della professione”.

Il CNF ha quindi ribadito che “L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive, la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dalla reciprocità delle offese, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare”.

Questo principio, pur nella diversità delle funzioni svolte, appare applicabile anche ai procedimenti disciplinari a carico dei medici e degli altri esercenti le professioni sanitarie in quanto un comportamento, pur tenuto in una situazione estranea all’attività professionale, può essere sanzionato dal competente Ordine se in concreto lede il decoro della specifica professione.

a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano

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