Blog

Guida in stato di ebbrezza

Guida in stato di ebbrezza

Un uomo, alla guida della propria autovettura BMW, al termine di una curva, fuoriesce dalla carreggiata e termina la sua corsa all’interno del giardino una casa privata, demolendo una siepe e scontrandosi con una cordonata in porfido, un pilastro in granito e un palo in ferro.

Il conducente, unitamente alla passeggera, viene subito trasportato con ambulanza a un vicino ospedale per ricevere le necessarie cure. 

Dai risultati delle analisi risulta che quella sera l’uomo conduceva la propria autovettura con un tasso alcolemico pari a 3,53 gr/l.

Il competente GIP assolve il conducente, imputato del reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. c) e 2 bis, cod. strada, ritenendo che non era provato che gli accertamenti alcolimetrici, eseguiti ad esclusivi fini di indagine, fossero stati svolti dopo l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. 

Ricorre in cassazione il competente Procuratore Generale denunciando l’illogicità della decisione del GIP.

La Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con la recente sentenza n. 9235/2026, depositata il 10.03.26, accoglie il ricorso, annulla la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti ad altro GIP per l’ulteriore corso.

La Suprema Corte osserva, tra l’altro, che in modo manifestamente illogico il GIP ha ritenuto non provato che gli accertamenti sullo stato di ebbrezza fossero stati svolti dopo l’avviso all’imputato della facoltà di essere assistito da un difensore di fiducia; che, infatti, risulta che il conducente della vettura aveva fatto ingresso in ospedale alle ore 22,40 e che l’avviso della facoltà di fasi assistere da un difensore di fiducia era stato fornito da personale medico alle ore 22.45, all’atto di raccogliere il consenso informato del paziente; che, quindi, in base ad una massima di esperienza deve escludersi che in meno di cinque minuti i medici del presidio ospedaliero avessero potuto ricevere ed evadere la richiesta di prelievo ematico per un soggetto giunto in ambulanza con “trauma contusivo facciale e frattura ossa nasali”; che, comunque, dagli atti emerge che i Carabinieri, intervenuti sul posto,  avevano informato oralmente il conducente, prima del trasporto in ospedale, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ex artt. 356 e 114 disp. att. c.p.p.(vedi, sul punto, il “verbale di accertamenti urgenti”).

Sottolinea, infine, la Cassazione che, per quanto riguarda il reato di guida in stato di ebbrezza, l'avvertimento del diritto all'assistenza del difensore non deve necessariamente essere dato in forma scritta, non essendo ciò richiesto da nessuna norma del codice di rito.

a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano

group_work Consenso ai cookie

Accedi

 

Confronta0Lista dei desideri0

Il tuo Carrello

Non ci sono prodotti nel carrello