Gravi postumi invalidanti e perdita di guadagni futuri in minorenne
- 14 Nov, 2024
- News , Giurisprudenza Sanitaria , Ortopedia e Traumatologia , Medicina Legale

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la recente sentenza n. 27353/2024, depositata il giorno 22.10.24, nel cassare la decisione d’appello che aveva respinto per mancanza di prova la domanda avanzata da una persona laddove chiedeva anche il riconoscimento del danno patrimoniale da perdita della futura capacità lavorativa patito in occasione della sua nascita avvenuta il 21/08/1995 per la condotta negligente tenuta dal personale della struttura pubblica durante il decorso del parto, ha affermato il seguente principio di diritto: “a fronte di un’accertata invalidità permanente nella elevata misura del 25%, le considerazioni svolte nella sentenza impugnata, secondo cui la sola dimostrazione dell’esistenza di postumi invalidanti non sarebbe stata sufficiente a far presumere anche la riduzione della capacità lavorativa (l’incertezza sulla quale non sarebbe stata superabile se non «con una prova particolarmente rigorosa»), esprimono una sostanziale obliterazione del forte rilievo indiziario che occorre invece attribuire, anche sul versante del danno reddituale, al primo dato” e, pertanto, integra un vizio motivazionale e una violazione di legge.
La Suprema Corte, nel rinviare gli atti a un altro giudice di merito per un rinnovato e più approfondito esame della questione alla luce del predetto principio, sottolinea che l’avvenuto accertamento di rilevanti postumi invalidanti di grado pari al 25% a fronte di una malformazione che limita l’uso degli arti superiori (con riduzione della forza prensile), non può essere totalmente trascurato “il rilevantissimo valore presuntivo del danno biologico” (già accertato anche per la presenza di anisometropia miopica dell’occhio sinistro) “rispetto al presumibile danno alla capacità lavorativa” per un soggetto che all’epoca non aveva ancora raggiunto l’età lavorativa.
Altrimenti la persona danneggiata viene gravata dell’onere di una dimostrazione eccessivamente difficoltosa del danno pur in presenza di una valida presunzione.
a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano