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Falso ideologico in prescrizione medica

Falso ideologico in prescrizione medica

La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la recente sentenza n. 29074/2024, depositata il 18.07.24, nel respingere il ricorso di un imputato che contestava la correttezza della qualificazione giuridica attribuita (art. 479 c.p.) in una fattispecie concernente varie falsità ideologiche in prescrizioni mediche commesse da un MMG, ha affermato che in questa materia “ciò che rileva è la funzione certificativa del sanitario in considerazione della diversissima tipologia di farmaci prescrivibili”; che rileva anche “la differenza tra la ricetta redatta su ricettario regionale - c.d. ricetta rossa, che permette l'erogazione di farmaci e prestazioni a carico del servizio sanitario regionale - e la cosiddetta ricetta 'bianca' del ricettario personale del medico, che permette comunque l'erogazione delle prestazioni e dei farmaci, a completo carico del cittadino”; che non vi è differenza sul piano giuridico tra la ricetta rossa cartacea e la ricetta elettronica o dematerializzata in quanto quest’ultima costituisce una vera e propria ricetta virtuale che il medico abilitato compila usando uno specifico programma del sistema sanitario della regione; che solo sulla ricetta redatta sul ricettario del Sevizio Sanitario Nazionale devono essere indicati il nome e il cognome dell'assistito, il suo codice fiscale, il codice dell'Azienda Sanitaria di riferimento, gli eventuali codici e motivi di esenzione e l'eventuale nota AIFA pertinente; che questo documento (cartaceo o elettronico) conserva intatta la propria valenza certificativa su cui, quindi, può innestarsi il falso ideologico nella misura in cui attesti attraverso la prescrizione che l'assistito ha diritto a quella specifica prestazione o a quel determinato farmaco, a prescindere, quindi, dalla peculiare modalità con cui l'accertamento medico è stato effettuato che resta, in questa tipologia di documenti, in un certo senso sullo sfondo; che, infatti, ciò che rileva è l'attestazione che l'assistito rientri nella categoria dei soggetti aventi diritto alla specifica prestazione ivi indicata; che, pertanto, integra il falso ideologico ex art. 479 c.p. la prescrizione farmacologica (redatta nella fattispecie su ricetta rossa, trattandosi di farmaci stupefacenti) che contiene la falsa attestazione del nome del beneficiario, della necessità della prescrizione farmacologica per il soggetto intestatario della prescrizione medica e anche la sussistenza dei requisiti per l'esenzione dal pagamento del ticket.

a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano

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