Falso ideologico in cartella clinica
- 03 Lug, 2025
- News , Giurisprudenza Sanitaria , Ginecologia
Il Giudice d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, assolve il ginecologo (capo dell’équipe che aveva prestato l’assistenza a un parto) dal reato di lesioni personali gravissime colpose ai danni della partoriente (capo A) per non aver commesso il fatto e dal delitto di falsità ideologica in atto pubblico (capo B) perché il fatto non sussiste.
Avverso questa sentenza propone ricorso in cassazione la pubblica accusa limitatamente alla parte della sentenza concernente il reato di falso ideologico (capo B), deducendo che la decisione del giudice d’appello è ingiusta per vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 479-476, comma 2, c.p. e vizio di motivazione; che, infatti, non è stata valutata la divergenza esistente tra la versione (riportata in cartella) dello svolgimento dell’intervento di parto cesareo effettuato dall’imputato e quella fornita dai componenti dell’équipe operatoria; che, in particolare, il ginecologo non avrebbe detto il vero in ordine a due circostanze fondamentali e cioè che ad accorgersi della drammatica condizione in cui versava la paziente fu un medico specializzando (che effettuò il massaggio cardiaco) e non l’anestesista e che, inoltre, diversamente da quanto attestato nella cartella, l’anestesista non si trovava al capezzale della paziente.
La Corte di Cassazione, quinta sezione penale, con la recente sentenza n. 17647/2025, depositata il 09.05.25, accoglie il ricorso ritenendolo fondato e annulla la sentenza impugnata con rinvio degli atti a un altro giudice d’appello affinché, con motivazione completa e immune da vizi logici e giuridici, proceda a nuovo esame delle questioni inerenti il contestato falso.
La Suprema Corte, in particolare, osserva che erroneamente i giudici d’appello hanno affermato che, poiché il problema emerso sulla paziente “era di tipo anestesiologico, non chirurgico”, difettava un interesse dell’imputato alla alterazione dei fatti e che comunque esso doveva trovare rappresentazione nella cartella anestesiologica; che, comunque, il ginecologo aveva fatto “un sintetico riferimento ai problemi ipossici e all’intervento di altro anestesista”, sicché mancava tanto la materialità del reato di falso, quanto l’elemento soggettivo dello stesso; che, invece, la descrizione dell’intervento contenuta nella cartella clinica deve essere completa, oltre che veritiera, non potendo essere tale onere assolto attraverso l’implicito rinvio ad altri atti, tanto più laddove – come nel caso in esame – le complicanze anestesiologiche verificatesi e le condotte tenute dalla anestesista presente in sala operatoria avevano avuto un ruolo centrale nella dinamica dell’intervento e determinante per le conseguenze infauste subite dalla persona offesa; che, inoltre, la stessa ricostruzione del fatto contenuta nella sentenza impugnata era idonea a dimostrare la difformità di quanto attestato dalla cartella clinica compilata dal ginecologo rispetto a quanto realmente accaduto; che, ancora, ai fini dell'integrazione del delitto di falsità, materiale o ideologica, in atto pubblico, è sufficiente il dolo generico, che consiste nella consapevolezza della immutatio veri, non essendo, invece, richiesto l’animus nocendi vel decipiendi; che, quindi, risulta senz’altro incongrua e manifestamente illogica la motivazione resa sul punto dal giudice d’appello, che ha desunto la mancanza dell’elemento soggettivo dall’asserito difetto di interesse del ginecologo a sofisticare la rappresentazione dei fatti, in quanto il problema emerso era di tipo anestesiologico e non chirurgico.
a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano