Domanda di rimborso spese avanzata da un paziente nei confronti di una assicurazione citata con ricorso ex art. 696-bis c.p.c.
- 17 Apr, 2026
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Un paziente propone ricorso, ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c. (consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite) e dell’art. 8 della legge n. 24/2017, al fine di accertare l’entità dei danni patrimoniali e non patrimoniali indicati come subiti in conseguenza di un intervento chirurgico di sostituzione totale della rotula effettuato nell’aprile 2015 e cita anche le compagnie di assicurazione che garantiscono la responsabilità civile della struttura e del medico.
Il procedimento si conclude senza esito positivo e quindi il paziente agisce in giudizio di pieno merito avanti Tribunale che respinge la domanda, compensando le spese di lite, incluse quelle del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (previsto dall’art. 8 sopra menzionato come condizione di procedibilità dell’azione risarcitoria per il danno da responsabilità sanitaria).
Il giudice di secondo grado, invece accoglie la domanda risarcitoria del paziente avanzata nei confronti della struttura e del medico, ma lo condanna a pagare le spese alle due compagnie di assicurazione citate nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. in quanto lo ritiene soccombente nei rapporti con le predette in quanto aveva inammissibilmente esercitato nei loro confronti l’azione diretta risarcitoria.
Il paziente, per quello che interessa in questa sede, ricorre in cassazione contestando la correttezza della condanna alle spese alle due compagnie di assicurazione citate nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., deducendo che la Corte di appello avrebbe errato ritenendo l’art. 8 legge 24/2017 norma non immediatamente applicabile nonostante fosse di natura processuale.
La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con ordinanza. 5395.2026, depositata il 10.03.26, accoglie il ricorso giacché la disciplina dell’art. 8 della legge n. 24/2017, inerente all’accertamento tecnico preventivo, da esperire prima dell’introduzione della domanda risarcitoria da responsabilità civile sanitaria, ha natura strutturalmente processuale, afferendo alla procedibilità della domanda e, nell’ipotesi specifica, alla regolazione delle spese processuali annesse.
Sottolinea, inoltre, la Suprema Corte che l’art. 12 della legge 24/2017 nel prevedere l’azione diretta del danneggiato nei confronti delle assicurazioni, cui correlare l’obbligo assicurativo previsto a far tempo dal decreto attuativo indicato nell’art. 10 della stessa legge (D.M. n. 232/2023, ovvero dal 16 marzo 2024), fa salvo espressamente l’art. 8 sopra citato.
a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano