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I documenti contrattuali di una polizza non devono essere oscuri o ambigui

I documenti contrattuali di una polizza non devono essere oscuri o ambigui

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la recente sentenza n. 34927/2025, depositata il 31.12.25, decidendo un caso relativo a una controversia tra un soggetto e la sua assicurazione, ha affermato che, per quanto concerne il dovere di informare il cliente/assicurato sui rischi dell’investimento, il testo unico sull’intermediazione finanziaria e il codice delle assicurazioni dettano regole essenzialmente coincidenti, riassumibili in due concetti: 

a) raccogliere dal cliente le informazioni necessarie a valutare le sue esigenze di investimento o di assicurazione;

b) spiegare al cliente le caratteristiche del contratto proposto (che non vuol dire semplicemente sottoporgli un modulo prestampato da sottoscrivere); che il dovere di parlar chiaro (pietra angolare del diritto dei contratti) si fonda sull’art 1175 c.c. e prescinde dalla qualità soggettiva delle parti in quanto questo dovere grava incondizionatamente tanto sulla multinazionale dedita alle più raffinate operazioni finanziarie, quanto sul venditore di saponette; che, se viene accertato una violazione  degli obblighi informativi precontrattuali per avere predisposto una documentazione (la "scheda sintetica" e le condizioni generali) priva di "informazioni esaurienti ed appropriate", viene in rilievo una condotta cronologicamente precedente la stipula del contratto e, quindi, sussiste una responsabilità precontrattuale che ha per effetto l’obbligo di risarcire il danno; che il diritto di ottenere questo risarcimento si prescrive in cinque anni.

A cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano.

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