Il diritto di difendersi nel procedimento disciplinare
- 31 Lug, 2025
- News , Giurisprudenza Sanitaria , Etica e deontologia
Con sentenza n. 373/2024, il Consiglio Nazionale Forense ha osservato che l’obbligo di collaborazione e il dovere di verità previsto dal relativo codice deontologico non preclude all'avvocato, sottoposto a procedimento o a indagine disciplinare, il diritto di difendersi “tacendo” o anche “mentendo” sulle proprie responsabilità, ossia negando l'addebito mossogli anche col silenzio o rendendo dichiarazioni non vere. Ciò in base all’art. 24 della Costituzione che comprende anche il diritto a difendersi senza auto incolparsi.
Questo principio deve trovare applicazione anche nei procedimenti disciplinari dei medici e degli infermieri per violazioni delle norme deontologiche.
Non sembra conforme a questo principio il disposto dell’art. 64 del C.D. dei medici del 2014 laddove, sotto il titolo “Rapporti con l’Ordine professionale”, stabilisce che “il medico deve collaborare con il proprio Ordine nell’espletamento delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti dall’ordinamento”.
a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano