Diritto al contraddittorio tecnico-scientifico nel processo penale
- 24 Lug, 2025
- News , Giurisprudenza Sanitaria , Cardiologia
La Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con sentenza n. 20374/2025, depositata il 03.06.25, nell’accogliere il ricorso proposto da una parte civile avverso la sentenza d’appello che aveva confermato l’assoluzione di un cardiologo dall’imputazione di omicidio colposo in danno di un paziente, ha affermato che in base a un orientamento consolidato del giudice di legittimità in ipotesi di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio di appello, sussiste il diritto all'ammissione dell'esame del consulente tecnico quale prova contraria, diritto che non è sottoposto a termini perentori, né risulta condizionato dalla previa nomina dello stesso in sede di conferimento dell'incarico peritale ai sensi dell'art. 225 c.p.p.; che l'esclusione dell'esame del consulente tecnico di parte, richiesto tempestivamente prima della conclusione dell'istruttoria, determina una violazione del diritto alla prova contraria, tutelato dall'art. 495, comma 1, c.p.p. e, più in generale, del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione.
Ha aggiunto la Suprema Corte che le ragioni che impongono il pieno dispiegarsi del contraddittorio sulla prova peritale risultano ancor più evidenti allorché, come nel caso in esame, si verta in materia di elevata complessità tecnico-scientifica; che, infatti, in questi contesti, il contraddittorio sulla prova scientifica costituisce insostituibile strumento epistemico per consentire al giudice - inevitabilmente privo delle conoscenze specialistiche necessarie per la valutazione autonoma delle questioni tecniche - di acquisire una visione completa e dialetticamente formata degli elementi di giudizio sottesi alla decisione.
La Cassazione, quindi, ha annullato agli effetti civili la sentenza impugnata che ha erroneamente impedito il pieno dispiegarsi del contraddittorio tecnico-scientifico e ha rimesso le parti avanti a un giudice civile per un riesame dell’effettivo valore della perizia in base alla quale il cardiologo è stato assolto alla luce delle deduzioni critiche del consulente tecnico della parte civile.
a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano