Diffamazione ai danni di due sanitari tramite Facebook
- 17 Feb, 2026
- News , Giurisprudenza Sanitaria , Etica e deontologia
La competente Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ridetermina la pena inflitta a un imputato, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 595, terzo comma, c.p. perché, comunicando con più persone attraverso il profilo Facebook a lui riconducibile, nonché mediante la pubblicazione su una testata giornalistica online, aveva offeso la reputazione di un medico e di una infermiera (in servizio presso il centro prelievi di un determinata struttura sanitaria) utilizzando in post pubblici espressioni denigratorie chiaramente riconducibili alle predette persone (essendo le uniche unità in servizio presso il centro prelievi, tali da poter essere facilmente riconosciute ed individuate da una determinata e nutrita cerchia di utenti del social network).
L’imputato ricorre in cassazione deducendo, tra l’altro, che sarebbe stato ritenuto erroneamente sufficiente, ai fini dell'identificabilità delle persone offese, il fatto che alcuni utenti avessero riconosciuto nei soggetti evocati le professioniste in servizio presso il centro prelievi; che, inoltre, ingiustamente non è stato considerato che le espressioni pubblicate erano inserite in un contesto di critica generale al funzionamento del servizio sanitario locale, mantenendosi nel perimetro del diritto di critica; che, infine, difetta nel caso di specie il dolo generico richiesto dal reato, attesa la formulazione in termini generali e impersonali delle espressioni, volte ad esprimere un disappunto generalizzato a seguito di una esperienza personale negativa.
La Corte di Cassazione, quinta sezione penale, con ordinanza n. 879.2026, depositata il 09.01.26, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Osserva la Suprema Corte che il reato di diffamazione, come è noto, tutela l’interesse oggettivo alla reputazione, intesa come rispetto della dignità personale in ambito collettivo e diritto a godere della stima tra i consociati; che questo reato esige, tra i requisiti distintivi, quello dell’assenza dell’offeso al momento della realizzazione della lesione della reputazione, nel senso che ciò che costituirebbe “ingiuria” al cospetto del suo destinatario, integra “diffamazione” quando della comunicazione illecita prendano cognizione più persone, tra le quali non deve essere presente il soggetto diffamato; che entrambi i giudici di merito si sono espressi con proposizioni circostanziate, logiche e appropriate (dunque sottratte al sindacato di legittimità) sulla portata contumeliosa delle parole usate all’indirizzo della persone offese nel post del socialnetwork denominato Facebook e nella pubblicazione della predetta testata giornalistica on line; che le espressioni utilizzate dall’imputato restituiscono un quadro di contesto evidentemente riconducibile ad attacchi personali in quanto accostano la figura del medico e dell’infermiera ad operatori sanitari neghittosi, impreparati e maleducati, inclini agli abusi, all’arrogante selezione e discriminazione dei pazienti ed ai favori ad amici e conoscenti, beneficiati di indebite corsie preferenziali; che non è corretto invocare l’esimente del diritto di critica perché, accertata la portata lesiva delle esternazioni in pregiudizio della reputazione altrui, l’operatività della scriminante di cui all'art. 51 c.p. esige la verifica della sussistenza dei noti requisiti di verità, interesse pubblico alla propagazione della notizia e rispetto della continenza espositiva che certamente difettano nel caso concreto; che gli elementi fattuali contenuti nelle espressioni usate dall’imputato, valutati nel loro complesso, erano idonei ad individuare le persone consapevolmente diffamate.
a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano