Definizione medico-legale di danno alla salute temporaneo o permanente
- 18 Mag, 2026
- News , Giurisprudenza Sanitaria , Medicina Legale
La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la recente sentenza n. 10339/26, depositata il 20.04.26, ha ribadito che il danno alla salute che può patire la vittima di lesioni personali, la quale sopravviva quodam tempore e poi deceda a causa della gravità delle lesioni, dal punto di vista medico-legale può consistere solo in una invalidità temporanea, mai in una invalidità permanente; che, infatti, il lemma “invalidità” nella scienza medico-legale designa uno stato menomativo che può essere transeunte (invalidità temporanea) o permanente (invalidità permanente); che, quindi, l’espressione “invalidità temporanea” designa lo stato menomativo causato da una malattia, durante il decorso di questa; che, invece, l’espressione “invalidità permanente” designa invece lo stato menomativo che residua dopo la cessazione di una malattia; che, pertanto, l’esistenza di una malattia in atto e la sussistenza di uno stato di invalidità permanente non sono tra loro compatibili e, quindi, finché durerà la malattia permarrà uno stato di invalidità temporanea, ma non vi è ancora una invalidità permanente; che, inoltre, se la malattia guarisce con postumi permanenti si avrà uno stato di invalidità permanente, ma non vi sarà più invalidità temporanea; se la malattia dovesse condurre a morte l’ammalato, essa avrà causato solo un periodo di invalidità temporanea.
a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano