Danno erariale a carico di un medico di medicina generale
- 06 Feb, 2025
- News , Giurisprudenza Sanitaria , Medicina generale

La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, con la recente sentenza n. 99/2024, depositata il 22.11.24, nell’accogliere parzialmente la domanda di risarcimento del danno erariale avanzata dalla competente Procura nei confronti di un medico di medicina generale, ha affermato che anche i Medici di Medicina Generale (MMG, cd. medici di base) in regime di convenzionamento esterno con il SSN, sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti per i danni cagionati alle strutture pubbliche nelle quali il medesimo si articola; che, nel caso di specie, è risultato che il MMG si era proposto come vaccinatore ed era stato accreditato come tale nell’ambito della campagna vaccinale anti Covid-19; che, quindi, sussisteva in capo a questo professionista il prescritto rapporto di servizio, con i relativi doveri; che le sue condotte illecite, come ammesso in sede penale, sono state intenzionali ed hanno cagionato danno all’erario sotto vari profili; che, tra l’altro, deve essere riconosciuto esistente anche il danno erariale subito dall’azienda sanitaria per i costi supplementari sostenuti per procedere urgentemente alla individuazione e alla nomina dei sostituti del MMG per tutto il periodo di sospensione dall’esercizio professionale operato dall’Ordine dei Medici in seguito all’arresto dell’interessato imputato di peculato (art. 314 c.p., per l’appropriazione di alcune fiale del vaccino di cui aveva la disponibilità) e di delitti di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p. per la falsa attestazione dell’inoculazione dei vaccini anti Covid-19, in concorso con i relativi pazienti); che, infatti, costituiscono danno erariale questi costi aggiuntivi sostenuti dalla struttura pubblica per il ripristino della legalità, dell’efficienza e dell’efficacia del servizio in quanto le predette condotte delittuose hanno inciso negativamente sui processi organizzativi e di funzionamento dell’amministrazione, distogliendo risorse per il perseguimento dei fini istituzionali e rendendo necessaria la loro concentrazione per ripristinare la legalità dell’azione amministrativa; che il danno da risarcire per tale voce ammonta a euro 9,494,00.
A cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano