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Danno erariale a carico di uno specializzando

Danno erariale a carico di uno  specializzando

In data 25 luglio 2014, un’équipe medica di un ospedale (composta da due chirurghi e da uno specializzando) esegue un’operazione chirurgica di emicolectomia sinistra con tecnica laparoscopica ai fini della rimozione di un adenocarcinoma, a seguito della quale, per la “non corretta suturazione metallica” del moncone sigmoideo/rettale distale del grosso intestino, si determina una peritonite stercoracea diffusa e, conseguentemente, nonostante un nuovo intervento eseguito il 26 luglio 2014, uno shock settico (con conseguente tromboembolia polmonare) che cagiona la morte del paziente. 

A seguito dell’azione di responsabilità civile degli eredi, l’ospedale (considerata l’avvenuta condanna penale dei medici sia in primo che in secondo grado) stipula con i predetti una transazione, con conseguente erogazione, costituente danno erariale indiretto, della somma di euro 500.00,00 ai parenti del de cuius, oltre a euro 43.773,60 in favore del difensore (in precedenza era stata già pagata una provvisionale per complessivi euro 37.295,60).

La competente Procura regionale della Corte dei Conti ha quindi esercitato l’azione di responsabilità amministrativa avverso i tre medici, chiedendo loro il risarcimento del danno erariale generato con colpa grave, chiedendo (per quello che interessa in questa sede) la somma di Euro 31.069,20 al terzo operatore, all’epoca medico specializzando. 

Quest’ultimo, condannato in primo grado a risarcire al nosocomio a titolo di danno erariale la somma di Euro 29.053,46, oltre accessori e spese di giudizio, propone appello contestando l’esistenza della sua responsabilità anche perché all’epoca era solo uno specializzando.

La Corte dei Conti, prima sezione giurisdizionale centrale d’appello, con la recente sentenza n. 19/2025, depositata l’11.09.25, respinge l’impugnazione del medico osservando, tra l’altro, che dagli atti emerge che l’azienda ospedaliera aveva attribuito all’appellante l’incarico di terzo operatore, cioè di componente a tutti gli effetti dell’équipe operatoria, seppure in affiancamento al primo e secondo operatore, senza che risultino documentalmente direttive vincolanti di questi ultimi;

che l’appellante era iscritto al penultimo anno del percorso specialistico quinquennale in chirurgia generale;

che il semplice riscontro della sutura (ad opera del primo operatore) costituisce operazione alla portata anche di un semplice medico non specializzato, tanto più avuto riguardo alla concreta dinamica dell’intervento nel caso di specie, per come emergente dalla CTU che ha affermato che le linee di sutura meccaniche erano facilmente visibili nella loro completezza;

che ciascuno degli operatori dell’equipe evidentemente doveva, quale adempimento proprio (e non già di supervisione o controllo verso i colleghi), e agevolmente poteva verificare l’avvenuta suturazione dell‘ansa colica distale, segnalandone l’omissione ai colleghi, con conseguente radicamento della colpa grave anche a carico del terzo operatore; che, inoltre, dagli atti emerge oltre ogni ragionevole dubbio che, qualora lo specializzando avesse segnalato ai colleghi la mancata sutura dell’ansa colica distale, essi avrebbero agevolmente potuto e dovuto (per come risulta chiaramente dalla CTU) procedere all’adempimento anche mediante sutura manuale;

che, contrariamente a quanto sostenuto nell’atto di appello, il comportamento del primo operatore (commissivo ed omissivo) e quello del secondo operatore (omissivo) non possono ritenersi quali causa esclusiva dell’evento, costituendo invece cause eziologicamente concorrenti con l’omissione ascrivibile allo specializzando;

che, d’altra parte sia la Procura che l’organo giudicante in primo grado hanno tenuto conto del differente apporto causale (e in genere della peculiarità del caso concreto), prevedendo una marcata differenziazione tra i diversi compartecipi nella ripartizione del danno erariale da risarcire. 

a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano

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