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Danno erariale a carico di due chirurghi e un infermiere

Danno erariale a carico di due chirurghi e un infermiere

La Corte dei Conti, sezione prima giurisdizionale d’Appello, con la recente sentenza n. 240/2024, depositata il 14.11.24, nel riformare la sentenza di primo grado (n. 239/2022 della Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte), ha affermato che ingiustamente il giudice di primo grado ha respinto la domanda della Procura “per l’insufficiente quadro probatorio”, in quanto, pur non dubitando dell’inescusabilità della colpa per aver dimenticato il 30.03.2014 una garza nell’addome del soggetto operato, imputabile all’équipe medica, non vi sarebbero “elementi documentali e probatori idonei e sufficienti che consentano di individuare quale dei sanitari intervenuti al tavolo operatorio abbia concretamente determinato la realizzazione dell’evento”, anche tenuto conto dell’assenza della check-list; che, infatti, alla luce delle risultanze probatorie acquisite agli atti (équipe del personale medico operatore e infermiere risultanti dalla cartella, esito dell’esame RX; successiva rimozione della garza laparotomica) non vi sono ragionevoli dubbi che i convenuti siano da ritenersi tutti responsabili, singulatim e quali membri dell’équipe, per l’errore, evidentemente grave avuto riguardo al parametro dell’homo eiusdem condicionis ac professionis, che ha cagionato il danno; che non rilevano le deduzioni delle parti appellate incentrate sull’insussistenza dell’obbligo di conteggiare le garze precedentemente all’emanazione delle Linee Guida OMS “Guidelines for Safe Surgery” (pubblicate nel 2008) e, in ambito nazionale, delle Raccomandazioni Ministeriali per la prevenzione della ritenzione di materiale all’interno del sito chirurgico (2008) e per l’utilizzo della check-list in sala operatoria (2009); che, infatti, le rilevate omissioni a carico del personale medico e infermieristico costituiscono violazione di regole cautelari di carattere generale (c.d. colpa generica) che da sempre incombono sul personale medico e infermieristico proprio al fine di scongiurare il verificarsi di eventi dannosi per la salute dei pazienti; che, in definitiva, le richiamate Linee Guida e raccomandazioni, lungi dall’introdurre obblighi cautelari radicalmente nuovi, hanno sostanzialmente articolato in dettaglio regole cautelari generiche preesistenti, quantomeno nel loro nucleo fondamentale, così assecondando la qualificazione della loro negligente e/o imperita violazione in termini di colpa c.d. specifica; che, pertanto, sussiste la dedotta responsabilità erariale a carico dei due chirurghi e dell’infermiere; che il danno in oggetto deve essere ripartito tra i tre sanitari soggetti attivi dell’illecito colposo, tenendo ovviamente conto del diverso ruolo svolto da loro; che, pertanto, ciascun medico, avuto riguardo agli obblighi cautelari propri del chirurgo e alla posizione di garanzia rivestita in seno all’equipe medica, deve rispondere del 35% del danno contestato (pari ad euro 15.325,00); che, invece, l’infermiere, tenuto conto del ruolo svolto in seno all’équipe operatoria e della violazione delle regole cautelari proprie della sua professione, deve essere condannato al pagamento del rimanente 30% del danno contestato, pari ad euro 13.136,00; che, infine, non sono sussistenti gli estremi per l’applicazione del potere di riduzione dell’addebito (ex art. 52, comma 2, R.D. n. 1214/1934 e art. 83 R.D. n.2440/1923, ribadito dall'art. 1, co. 1-bis della legge n. 20/1994) tenuto conto della notevole gravità dell’accaduto.

A cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano

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