Danno da emotrasfusione eseguita nel 1976
- 10 Ott, 2024
- News , Giurisprudenza Sanitaria , Ematologia , Malattie infettive
La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la recente sentenza n. 25472/2024, depositata il 23.09.24, nell’accogliere il ricorso avanzato nei confronti di una USL da una paziente - la cui domanda di ristoro dei danni non patrimoniali, conseguenti al contagio con il virus HCV patito a seguito di trasfusioni con sangue infetto subite nell’anno 1976 in occasione di un ricovero presso un ospedale, era stata respinta per prescrizione nel precedente grado del giudizio - ha affermato i seguenti principi di diritto.
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio da emotrasfusioni una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre dal giorno in cui tale malattia venga percepita - o possa essere percepita usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo; che, quindi, erra per falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita o, comunque, conseguibile, da parte del paziente, pur in difetto di informazioni idonee a consentirgli di collegare causalmente la propria patologia alla trasfusione; che, pertanto, deve ritenersi che per un paziente privo di conoscenze mediche la mera diagnosi di positività al virus HCV non integri di per sé sola - ovvero in difetto di ulteriori e più specifiche informazioni fornite da personale sanitario o comunque altrimenti acquisite - la consapevolezza e percezione della riconducibilità causale della patologia epatica alla trasfusione di sangue; che, in definitiva, ha errato il giudice d’appello nel ritenere che il dies a quo della prescrizione potesse decorrere dalla data di ricezione della lettera di dimissione dall’ospedale recante la diagnosi di epatite cronica in quanto occorreva invece verificare se in tale momento la paziente avesse già preso coscienza della causa di tale malattia, ovvero della sua eziologica derivazione dalla emotrasfusione subita.
La Cassazione, quindi, ha annullato la sentenza d’appello impugnata rimettendo le parti avanti a un nuovo giudice che dovrà procedere al riesame della domanda facendo applicazione dei principi sopra esposti.
La Suprema Corte, nel respingere il ricorso incidentale dell’ASL che chiedeva l’inquadramento dell’illecito sub responsabilità extra contrattuale con conseguente applicazione della prescrizione quinquennale, ha affermato che giustamente nel caso di specie è stata ravvisata la responsabilità contrattuale dell’azienda sanitaria in quanto la trasfusione di sangue infetto subita dall’originaria attrice era avvenuta in àmbito ospedaliero, con sacche di sangue prelevate dal locale emoteca dell’USL e sottoposte, per le relative analisi, al controllo da personale della stessa USL, controllo non correttamente eseguito mediante le prescritte analisi.
A cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano