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Danno conseguente a malpratica che si aggiunge al preesistente dovuto a cause naturali

Danno conseguente a malpratica che si aggiunge al preesistente dovuto a cause naturali

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con sentenza n. 347.2026, depositata il 07.01.26, nell’accogliere il ricorso dei parenti di una paziente (deceduta in corso di causa, già affetta da un carcinoma retto-vaginale) che a seguito dell’esecuzione di una RX clisma-opaco aveva subito un danno per l’intervenuta  perforazione dell'intestino per il rilascio di bario e per la dimenticanza di un pezzo di garza all'interno del corpo, ha affermato che i giudici d’appello ingiustamente hanno proceduto ad una stima del danno tenendo conto solo dell’invalidità del 20%, (ossia quella corrispondente al maggior danno, id est al danno costituente diretta conseguenza della condotta dei sanitari della struttura), senza considerare che tale danno si aggiunge a quello del 40% già preesistente, già subito dalla paziente per cause naturali (il tumore di cui era affetta); che, invece, avrebbero dovuto tenere conto del seguente principio di diritto (già affermato nelle sentenze emesse in sede di legittimità n.  21261/2024 e n. 6341/2014): “in tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua inesatta esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario”.

La Suprema Corte, pertanto, ha annullato la sentenza d’appello rinviando per il prosieguo ad altro giudice d’appello che dovrà procedere alla riliquidazione del danno tenendo in debito conto il richiamato principio di diritto.

a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano

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