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La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con sentenza n. 31911.2025, depositata il 25.09.25, nel dichiarare inammissibile (per quello che interessa in questa sede) il ricorso proposto da un soggetto avverso la sentenza d’appello che aveva confermato la sua responsabilità per i delitti di sequestro di persona e maltrattamenti in danno di pazienti, ha ribadito che la contenzione del paziente psichiatrico non costituisce una pratica terapeutica o diagnostica legittimata ai sensi dell'art. 32 Cost., ma è un mero presidio cautelare utilizzabile in via eccezionale qualora ricorra lo stato di necessità di cui all'art. 54 c.p., ossia il pericolo di un danno grave alla persona, che si presenti come attuale ed imminente, non altrimenti evitabile, sulla base di fatti oggettivamente riscontrati che il sanitario è tenuto ad indicare nella cartella clinica; che, quindi solo entro limitatissimi confini può ritenersi lecito il ricorso a forme di contenzione fisica; che la sentenza impugnata, con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici, ha legittimamente ricondotto al paradigma del sequestro di persona le pratiche di indebita limitazione della libertà personale e di movimento dei pazienti, attuate attraverso la loro segregazione nei bagni o la loro immobilizzazione con del nastro adesivo (condotte di cui si è resa personalmente autrice anche la ricorrente), stigmatizzandone la commissione in assenza di qualsiasi condizione di immediato pericolo per l'integrità fisica della vittima o di altri pazienti; che, inoltre, deve essere sottolineato che siffatte pratiche, per le loro concrete modalità di attuazione, sono completamente estranee ad un qualsiasi modello di misura cautelare, astrattamente finalizzato alla protezione dell'integrità fisica del paziente o di terzi; che, infine, immune da vizi è l'esclusione dell'assorbimento di siffatte condotte nell'alveo del reato di maltrattamenti e ciò in ragione delle caratteristiche di tali condotte, risultate ultronee ed autonome rispetto alle condotte vessatorie ricondotte nel paradigma dei maltrattamenti (quali, ad esempio, le percosse, l'imposizione di stazionamenti forzati in posizione eretta, la deprivazione dei pasti e le umiliazioni inflitte ai pazienti).

A cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano

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