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Consenso Informato

Consenso Informato

Un paziente si affida a un chirurgo per l'asportazione di un nodulo al torace, concordando un intervento in endoscopia; viene ricoverato presso l'unità toracica di una azienda ospedaliera dove, invece della programmata endoscopia, il chirurgo apre inopinatamente la gabbia toracica del paziente e, riscontrata la presenza del nodulo, lo asporta sulla base di un mero esame visivo senza richiedere l'esame istologico immediato; per asportare il nodulo, il medico procede anche all'asportazione dell'intero lobo del polmone sinistro. 

Una volta esaminato il nodulo asportato, esso si rivela di origine non tumorale, risalente probabilmente al trauma riportato anni prima dal paziente allorché aveva conseguito la frattura di due costole.

Il paziente agisce quindi nei confronti della struttura e del chirurgo chiedendo il risarcimento dei danni patiti per l’inutile intervento.

Il Tribunale accoglie la domanda ritenendo imprudente e negligente l'approccio diagnostico e terapeutico tenuto dal chirurgo, oltre che in violazione del principio del consenso informato; stima l'invalidità del ricorrente nella misura del 12% e condanna il medico e la struttura in solido al pagamento della somma complessiva di euro 28.752,00, con sentenza confermata in appello.

Il paziente, per quel che interessa in questa sede, ricorre in cassazione lamentando la mancata liquidazione del danno da lesione del suo diritto “a un autonomo consenso informato”, avendo concordato solo una operazione endoscopica.

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la recente sentenza n. 17703/2024, depositata il 27.06.24, respinge il ricorso avanzato dal paziente osservando che il giudice d’appello ha accertato la responsabilità professionale del chirurgo che aveva proceduto a un intervento altamente invasivo di lobectomia inferiore del polmone sinistro senza preventivamente interpellare il paziente sulla ritenuta opportunità di variare le modalità dell’intervento rispetto a quanto concordato, sulla base dei soli dati radiologici e della palpazione del nodulo, senza attendere l’esame istologico e senza neppure richiederlo; che nella predetta decisione viene sottolineato che il paziente aveva proposto un’azione finalizzata esclusivamente al risarcimento del danno alla salute riportato per effetto dell’intervento chirurgico esageratamente invasivo al quale è stato sottoposto, in cui si inseriva come obbligo accessorio rimasto inadempiuto l’inadeguata informazione preoperatoria; che la predetta omissione informativa è stata ritenuta dal suddetto giudice concorrente nel determinare il complessivo inadempimento e, quindi, non dava diritto a una autonoma posta risarcitoria essendo stata tenuta in debito conto nel valutare l’inadempimento del medico e le sue conseguenze sulla persona del paziente; che questa affermazione è corretta, dovendo essere intesa nel senso che il ricorrente non ha mai introdotto una azione autonoma volta all’accertamento della lesione del proprio diritto alla autodeterminazione, scisso dalle ricadute di tale carenza informativa sulla salute del soggetto leso.

a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano

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