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Conferma della prescrizione del reato ascritto ad un medico competente

Conferma della prescrizione del reato ascritto ad un medico competente

Un medico competente viene condannato in primo grado alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di lesioni colpose gravi (art.590, commi 1,2,3, c.p.) per avere omesso di prescrivere l'effettuazione dell'esame citologico delle urine al dipendente di una ditta, come previsto per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, così precludendo la possibilità di pervenire ad una tempestiva diagnosi del carcinoma alla vescica, malattia che aveva poi afflitto il lavoratore che sin dal 2003 presentava delle cellule infiammatorie che avrebbero dovuto allertare il medico del lavoro, inducendolo così a disporre ulteriori accertamenti diagnostici; d’altra parte, non risulta che l'imputato avesse informato il lavoratore della necessità di proseguire per tutta la vita nei controlli medici e, segnatamente, nella periodica effettuazione dell'esame citologico delle urine.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara non doversi procedere nei confronti del medico per essere il reato estinto per prescrizione.

Il sanitario ricorre in cassazione senza rinunziare alla prescrizione, ma protestando la propria innocenza con varie contestazioni riguardanti la sussistenza dei profili di colpa addebitatigli e l’accertamento del nesso di causalità. 

La Suprema Corte, quarta sezione penale, con la recente sentenza n. 34934/22, depositata il 21/09/22, dichiara inammissibile il ricorso, confermando quindi la decisione del giudice d’appello.

La Cassazione, infatti, afferma che non risultano dedotti dall'imputato specifici motivi a sostegno della possibilità di potere “constatare” negli atti di causa l’esistenza, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato.

L’imputato, infatti, ha dedotto una serie di questioni, spesso articolate ed opinabili, la cui delibazione nel merito è esclusa dall’art. 129 c.p.p. in presenza della maturata prescrizione che quindi è stata giustamente dichiarata.

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