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Colposo ritardo nell’amputazione di un arto

Colposo ritardo nell’amputazione di un arto

Un uomo viene ricoverato presso una struttura con diagnosi di malattia aneurismatica; dopo una prima indagine strumentale, viene dimesso con la prescrizione di seguire una terapia; viene poi nuovamente ricoverato, ma le sue condizioni si aggravano per una complicazione ischemica. 

Effettuati alcuni tentativi di vascolarizzare l'arto, i medici comunicano al paziente la necessità di amputazione e l’interessato presta il suo consenso.

Dopo qualche tempo dall'intervento il paziente conviene in giudizio la struttura sostenendo che l'amputazione dell'arto si è resa necessaria per errori dei medici nel trattamento della malattia.

Il Tribunale, alla luce della disposta CTU, esclude che l'amputazione sia stata resa necessaria da una qualche colpa dei medici, ma ravvisa la responsabilità di questi ultimi per avere, per contro, ritardato colpevolmente di alcuni giorni l'amputazione, con conseguente maggiore sofferenza del moncone ed una sua minore adattabilità alla protesi.

Il giudice d’appello conferma la decisione del Tribunale e la casa di cura ricorre in cassazione sostenendo l’erroneità della sentenza impugnata per violazione di varie norme di diritto e per errati accertamenti fattuali.

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con ordinanza n. 10013/2026, depositata il 17.04.26, rigetta il ricorso e condanna la struttura al pagamento delle spese processuali.

La Suprema Corte osserva, tra l’altro, che la condotta colposa addebitata al convenuto inizialmente indicata dall’attore non vincola il giudice, che, all’esito della CTU, può ritenere il convenuto responsabile per una condotta colposa diversa perché l’attore, quando agisce, non necessariamente è in condizione di sapere quale è la specifica condotta che potrebbe aver causato il danno, dal momento che il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, è quello individuabile nella sua essenzialità materiale, essendo pertanto irrilevanti le specificazioni della condotta; che la decisione impugnata ha accertato che il consenso all’intervento è stato prestato quando è stato richiesto, escludendo quindi che l’amputazione fosse stata ritardata per colpa del paziente come dedotto dalla ricorrente; che la liquidazione del danno è stata operata con adeguata motivazione in base a quanto accertato dal CTU.

a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano

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