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Mancanza della colpa grave contestata a un ginecologo e a una ostetrica

Mancanza della colpa grave contestata a un ginecologo e a una ostetrica

La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, con la recente sentenza n. 45/2025, depositata il 15.03.25, rilevata l’improbabilità del fatto che la paralisi del plesso branchiale subita dal neonato in sede di parto fosse stata causata da una distocia alla spalla, ha respinto la domanda di risarcimento del danno erariale avanzata dalla relativa Procura a carico di un ginecologo e di una ostetrica giudicando inesistente la contestata colpa grave alla luce della complessiva documentazione versata in atti.

Ha precisato la Corte che l’accordo transattivo stipulato dall’azienda sanitaria dal quale è derivato il pagamento a carico della struttura pubblica è soltanto un elemento sintomatico del possibile danno erariale e che il Giudice contabile non è chiamato a valutare la scelta discrezionale dell’amministrazione di addivenire alla transazione, ma piuttosto la sussistenza di profili di responsabilità rinvenibili nel comportamento dei sanitari incolpati; che, infatti, è evidente che la transazione rileva nel giudizio instaurato contro i sanitari come un fatto costituente in ipotesi un danno erariale. 

a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano

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