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Clausola claims made

Clausola claims made

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la recente sentenza n. 9476/2023, depositata il giorno 06/04/23, decidendo una controversia nella quale si discuteva anche della validità della clausola inserita in un contratto di assicurazione contro la responsabilità civile di un ente ospedaliero per danni cagionati ai pazienti che prevedeva che la copertura assicurativa sarebbe stata operante “per i sinistri verificatisi nella vigenza del contratto assicurativo (e anche per quelli verificatisi prima dell’entrata in vigore del contratto assicurativo fino al 31 dicembre 2000), purché, per entrambi, le denunce di sinistro fossero avvenute durante il periodo di vigenza della stessa”, ha sottolineato che “la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c. nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio "genus" dell'assicurazione contro i danni”.

La Suprema Corte, terza sezione civile, con la recente sentenza n. 9275/2023, depositata il giorno 04/04/23, decidendo una controversia nella quale si discuteva sempre della validità della clausola “claims made” inserita in un contratto di assicurazione contro la responsabilità civile stipulata da un ospedale, ha affermato che “è priva di fondamento la deduzione della nullità per violazione dell’art. 1355 c.c.” della predetta clausola in quanto “essa non tiene conto del fatto che, nella cornice del contratto di assicurazione contro i danni secondo il tipo claims made, non sussiste alcuna possibilità di configurare la richiesta del danneggiato come condizione sospensiva (che, peraltro, non sarebbe riferibile ad alcuna delle parti legate dal contratto di assicurazione), giacché tale richiesta costituisce essa stessa il sinistro assicurato o, più precisamente, un “fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato”.

In sostanza in questi contratti assicurativi rileva come sinistro non il semplice fatto causativo del danno ma la richiesta di risarcimento del danneggiato rivolta al soggetto assicurato che, nei tempi previsti dalla polizza, la deve trasmettere alla compagnia assicurativa.

A cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano e magistrato tributario

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