Chirurgo plastico si duole per le modalità di archiviazione denuncia a suo carico
- 03 Apr, 2025
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In base a una querela presentata da una paziente, viene avviato un procedimento a carico di un chirurgo plastico per il reato di cui agli artt. 590 e 590 sexies.
Il P.M., disposta consulenza tecnica, chiede l’archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia di reato, evidenziando che il primo intervento effettuato dal medico era stato correttamente suggerito, ma erroneamente eseguito, in quanto sarebbe stata asportata una quantità eccessiva di materiale, comportando così la necessità di un secondo intervento di tipo correttivo; che la condotta in oggetto rientra infatti nell'ambito di un errore scusabile ex art. 590 sexies, comma 2, c.p. in quanto dovuto a colpa lieve per imperizia nell'esecuzione dell'atto.
La paziente presenta opposizione alla richiesta di archiviazione, ma il Giudice per le indagini preliminari (GIP) del competente Tribunale dispone con ordinanza l'archiviazione del procedimento per la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.
Il chirurgo ricorre quindi in cassazione sostenendo che il GIP, a fronte di una richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ha ingiustamente deciso di disporre l'archiviazione per la particolare tenuità del fatto, esercitando in tal modo l'azione penale riservata per legge al pubblico ministero; che, d’altra parte, l'archiviazione per la particolare tenuità del fatto presuppone l'accertamento del fatto tipico, delle sue modalità e delle sue conseguenze e implica una valutazione positiva in ordine alla responsabilità e alle lesioni contestate, mentre nei casi di archiviazione per infondatezza della notizia di reato il provvedimento neppure implicitamente si esprime sulla responsabilità dell'indagato.
La Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con la recente sentenza n. 7020/2025, depositata il 20.02.25, accoglie il ricorso, annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata disponendo la trasmissione degli atti al GIP per l'ulteriore corso.
La Suprema Corte osserva che essendo mancato il contraddittorio tra le parti in ordine all’archiviazione per la particolare tenuità del fatto disposta dal GIP, il relativo provvedimento è affetto da nullità.
La Cassazione, quindi, ribadisce il principio di diritto espresso nella precedente sentenza di legittimità n. 16138/24 che aveva affermato che “in tema di archiviazione, l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, a seguito di richiesta del pubblico ministero di archiviazione per irrilevanza penale del fatto, disponga l'archiviazione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. non è viziata da nullità purché nel provvedimento di fissazione dell'udienza camerale abbia espressamente informato le parti della necessità di valutare la possibilità di archiviazione per particolare tenuità del fatto”.
a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano