Caduta del paziente ricoverato in una casa di riposo
- 16 Mar, 2026
- News , Giurisprudenza Sanitaria , Geriatria , Medicina Legale
Una donna, mentre è ospite presso una casa di riposo, nel primo pomeriggio del 09.03.2022 cade dalla propria carrozzina riportando trauma facciale, alla spalla destra e all'arto inferiore destro; viene subito trasportata al pronto soccorso di un ospedale. Il giorno successivo sopraggiunge stato soporoso a causa di una vasta emorragia cerebrale; il neurochirurgo esclude che sia operabile date le patologie da cui la stessa risulta affetta; la paziente decede alle ore 17.30 dell'11.03.2022.
Gli eredi, sostenendo che la caduta della paziente era stata dovuta alla mancata attuazione delle prescritte cautele, citano in giudizio la casa di riposo per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Si costituisce in giudizio la casa di riposo che sostiene l’infondatezza della domanda avversaria e chiede l’autorizzazione a chiamare in causa sia la propria compagnia per la responsabilità civile (al fine di esserne garantita in ipotesi di condanna), sia la cooperativa con la quale aveva stipulato un appalto di servizi (e dalla quale dipendeva l'operatore socio sanitario che aveva omesso di posizionare il tavolino di contenimento sulla carrozzina) ritenendola unica responsabile del sinistro occorso.
Instauratosi il contraddittorio con le suddette parti e anche con l’assicurazione della cooperativa, espletata l’istruttoria, il Tribunale Civile di Venezia, seconda sezione civile, con la recente sentenza n. 01/2026, del 01.01.26, accerta la responsabilità della casa di cura in quanto la donna al momento del fatto era seduta sulla carrozzina che era priva di tavolino di contenimento ed era sola quando è caduta; che quindi non risultavano adottate tutte le precauzioni per evitare la caduta, con le sue nefaste conseguenze; che pertanto la predetta convenuta era venuta meno all’"obbligo di protezione e custodia" verso l'ospite derivante dal contratto di ricovero; che, pertanto, la struttura deve rispondere ex art. 1218 e 1228 c.c. delle conseguenze di quanto accaduto per l’inosservanza delle regole di diligenza, prudenza e sicurezza da parte di tutto il personale, anche esternalizzato in quanto inserito nel processo assistenziale.
Il Tribunale, inoltre, ritiene corresponsabile del sinistro anche la cooperativa che per contratto si era impegnata a fornire personale di assistenza specializzato, assumendosene la gestione.
Accertata anche la sussistenza del nesso causale tra la caduta e il decesso, entrambe le convenute vengono condannate dal Tribunale in solido al risarcimento dei danni accertati in favore degli attori, la struttura in base agli artt.1218 e 1228 c.c. e la cooperativa ex art. 2049 c.c.
Anche le domande di manleva esperite vengono accolte, con detrazione della franchigia esistente per una polizza.
a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano