Caduta del paziente durante esame cardiologico da sforzo
- 05 Dic, 2024
- News , Giurisprudenza Sanitaria , Cardiologia

Un paziente conviene in giudizio due sanitari (e l’AUSL presso cui prestavano la loro opera all’epoca dell’incidente) per ottenere il risarcimento dei danni alla persona indicati come conseguenti a una caduta occorsa durante un esame cardiologico sotto sforzo, per l’improvvisa messa in funzione di un tappeto rotante operata, senza i dovuti preavvisi e senza le necessarie informazioni, dal primo sanitario in funzione di personale addetto, in assenza del medico incaricato, secondo convenuto.
Il Tribunale accoglie la domanda con sentenza riformata in sede di appello in quanto il giudice di secondo grado ritiene che dalle testimonianze raccolte è emerso che l’avvio della macchina era stato preceduto da un avviso anche vocale, consistente nella richiesta di “camminare”, non seguìto dal paziente che era rimasto invece fermo alla messa in moto, aggrappandosi alle maniglie e subendo in tal modo una lesione giudicata in sede peritale compatibile con quanto accaduto; che d’altra parte l’interessato era consapevole della dinamica dell’esame, avendolo già svolto in precedenza.
Il paziente ricorre in cassazione contestando la ricostruzione dei fatti e, quindi, insistendo per l’accertamento della responsabilità dei convenuti.
La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la recente sentenza n. 26975/2024, depositata il 17.10.24, dichiara inammissibile il ricorso in quanto sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta (tra le risultanze probatorie) di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento; che, pertanto, è insindacabile in sede di legittimità il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado è pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice.
A cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano