Caduta di una donna di 86 anni e successivo decesso a causa della cattiva assistenza di primo intervento
- 17 Apr, 2026
- News , Giurisprudenza Sanitaria , Geriatria
Gli eredi di una donna citano in giudizio una USL e un medico chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni subiti, in tesi, in conseguenza del decesso della propria madre (di circa 86 anni) a causa della mancata diagnosi e della cura inadeguata delle fratture costali riportate a seguito di una caduta accidentale.
Deducono gli attori che il 22.05.2006 la loro congiunta aveva riportato un trauma contusivo all’emitorace destro e alla regione lombo-sacrale a causa di una caduta e subito si era recata al punto di primo intervento della struttura pubblica ubicato presso un ospedale dove era stata visitata dal medico che aveva disposto l’esecuzione di accertamenti radiologici e poi Le aveva consigliato di rientrare al domicilio, rimanendo a riposo, senza peraltro consegnarle un referto clinico né quello redatto dal radiologo; che le difficoltà respiratorie erano progressivamente aumentate fino al 04.06.2006, giorno in cui la donna era stata trasportata ad un pronto soccorso di altro ospedale dove era stata sottoposta a un accertamento radiologico del torace che aveva evidenziato un versamento pleurico di modesta entità; che poi la loro congiunta era stata ricoverata (sempre il 04.06.2006) presso una casa di cura con diagnosi di versamento pleurico; che durante la degenza la patologia cardiorespiratoria si era aggravata, era comparsa una leucocitosi e si era manifestata una crisi di edema polmonare acuto, cui era seguita una condizione di coma, con grave insufficienza respiratoria e sovrapposto quadro di tipo infettivo; che il 14.06.2006 la donna era deceduta a causa dell’insufficienza respiratoria.
Si costituiscono i convenuti contestando la fondatezza della domanda avversaria che, invece, viene accolta dal Tribunale che la ritiene provata per la sottovalutazione del caso da parte del medico e per quanto concerne il nesso causale.
La Corte di appello riforma la decisione escludendo il nesso eziologico sulla base di una rinnovata CTU che aveva escluso che un comportamento diverso da parte del sanitario, che per primo aveva preso in carico la paziente, avrebbe potuto ragionevolmente evitare il decesso, dato che una patologia settico-flogistica pleuropolmonare, in soggetti dell’età della paziente e con le risultate comorbidità, si sarebbe comunque manifestata fatale come accade il più delle volte in questi casi.
Gli eredi, per quello che interessa in questa sede, ricorrono in cassazione contestando la ricostruzione degli atti operata dal secondo giudice e il giudizio espresso dal CTU in appello.
La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con ordinanza 5392.2026, depositata il 10.03.26, nel dichiarare inammissibile e comunque infondato il ricorso degli eredi, osserva che ciò che aveva giustificato l’omissione di un ricovero immediato è stato il quadro clinico constatato in occasione dell’accesso in data 22.05.2006 al punto di primo intervento, sottolineando poi che un ricovero breve per osservazione di 24/48 ore non sarebbe stato efficace in quanto il versamento pleurico e la complicanza settica polmonare (rilevata il 4 giugno 2006 al pronto soccorso ospedaliero) erano verosimilmente insorti successivamente.
La Suprema Corte, infine, osserva che sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle singole e coordinate prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento.
a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano