Attività Libero Professionale resa intramoenia e peculato
- 03 Apr, 2025
- News , Giurisprudenza Sanitaria , Intra moenia
La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con la recente sentenza n. 296/2025, depositata il giorno 07.01.25, nel dichiarare inammissibile il ricorso avanzato da un medico avverso la decisione del giudice d’appello che, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di cui all'art. 314, secondo comma, c.p., perché estinto per intervenuta prescrizione e ha ridotto la pena ad anni uno e mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 314 c. p., confermando nel resto la decisione di primo grado, ha osservato che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dell'insegnamento secondo cui integra il delitto di peculato la condotta del medico il quale, nello svolgimento dell'attività libero professionale consentita dal d.P.R. 20 maggio 1987 n. 270 (cosiddetta "intramoenia"), riceva personalmente dai pazienti le somme dovute per la sua prestazione, anziché indirizzarli presso gli sportelli di cassa dell'ente, omettendo il successivo versamento all'azienda sanitaria.
Ha sottolineato la Suprema Corte che nel caso in esame determina in capo al medico la qualifica di pubblico ufficiale l'attività di incasso svolta pur nel quadro di una attività libero professionale intramoenia; che, contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, non è rilevante l'esatto ammontare del compenso ricevuto dovendo in ogni caso una parte di esso essere destinata alla struttura pubblica, così che l'imputato, dopo averla incassata per conto della struttura senza riversarla, se ne è appropriato nella veste di pubblico ufficiale e si è reso responsabile di peculato, avendo avuto la disponibilità delle somme per ragioni inerenti al concreto svolgimento del suo ufficio; che, infine, è manifestamente infondato il motivo di ricorso con cui è stata dedotta l'insussistenza del reato di peculato d'uso dei beni e strumenti dell'azienda ospedaliera utili per l'esercizio della sua attività professionale privatistica non avendo il medico indicato prove a suo favore idonee a contrastare con tutta la necessaria evidenza l’avvenuta dichiarazione di estinzione del reato di cui all'art. 314, secondo comma, c.p.
a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano