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Assicurazione senza franchigia per fatto proprio della clinica, con franchigia per medici in libera professione

Assicurazione senza franchigia per fatto proprio della clinica, con franchigia per medici in libera professione

Una clinica viene condannata al risarcimento dei danni in favore di un paziente che era stato sottoposto da un chirurgo non dipendente della struttura a un intervento di artroprotesi in conseguenza del quale il malato aveva subito una copiosa emorragia che ne aveva prolungato la convalescenza e provocato la lesione del nervo sciatico popliteo.

La domanda della clinica di essere garantita dalla propria assicurazione viene respinta dal giudice d’appello che ritiene che il sinistro rientra nella franchigia pattuita; che, infatti, per i danni causati dal personale non dipendente della Clinica la polizza prevede una franchigia di euro 500.000, mentre il danno patito dal paziente era di importo inferiore a tale soglia.

La struttura sanitaria ricorre in cassazione deducendo, tra l’altro, che il contratto non prevedeva alcuna franchigia per i danni derivanti da responsabilità per fatto proprio.

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con sentenza n. 11882/2025, depositata il 06.05.25, respinge il ricorso della clinica avverso la sentenza d’appello ritenendola infondata, con conseguente conferma della decisione impugnata.

Osserva, in particolare, la Suprema Corte che il contratto escludeva dalla copertura dei danni derivanti “dalla responsabilità personale del medici in libera prestazione e/o dei medici convenzionati, se non dopo aver applicato una franchigia fissa ed assoluta per sinistro” pari a euro 500.000; che, infatti, è irrilevante che il contratto di assicurazione nel caso di specie prevedesse anche la copertura senza franchigia dei danni causati dalla clinica per fatto proprio; che, invero, anche qualificando la responsabilità della clinica ex art. 1228 c.c. come per fatto proprio deve essere comunque applicato l’elemento oggettivo costituito dalla franchigia prevista per l’ipotesi di danni causati da medici non dipendenti trattandosi di un patto dirimente al riguardo in quanto indipendente dalla qualificazione giuridica della responsabilità della clinica. 

a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano

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