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Art. 1892 c.c. e clausola claims made con retroattività

Art. 1892 c.c. e clausola claims made con retroattività

Una compagnia di assicurazione condannata in primo grado a tenere indenne un medico limitatamente al 50% di quanto dovuto in favore di un paziente, mediante pagamento diretto, con sentenza confermata in appello, ricorre in cassazione deducendo che ingiustamente i giudici di merito hanno escluso che il sanitario al momento della stipula della polizza avesse la consapevolezza di aver colposamente provocato il danno di cui si discute, omettendo quindi una informazione rilevante ai fini dell’art. 1892 c.c. in presenza di una polizza avente efficacia retroattiva.

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con ordinanza n. 5183.2026, depositata il 07.03.26, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Osserva la Suprema Corte che il giudice d’appello dopo avere ritenuto indubbia la sola sussistenza di un errore medico nei trattamenti medici effettuati in favore del paziente attore, (essendo ciò stato ormai definitivamente accertato nel giudizio), ha chiaramente escluso che, al momento della stipula della polizza azionata (cioè al 30.04.2013, momento rilevante ai fini della valutazione delle dichiarazioni rese all’assicuratrice in ordine al rischio), il sanitario assicurato avesse effettiva consapevolezza della sussistenza di una sua possibile responsabilità professionale risarcitoria in relazione a quei trattamenti; che, comunque, è stato escluso sia il suo possibile dolo che la sua possibile colpa grave nell’aver omesso di segnalare la circostanza in sede di stipula del contratto di assicurazione, tenuto conto che dopo il marzo 2010 il paziente non si era più fatto seguire da lui e che la prima richiesta risarcitoria gli era pervenuta nel febbraio 2014; che questa motivazione è certamente conforme al consolidato indirizzo della cassazione in base al quale “in tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell’assicurato è causa di annullamento negoziale quando si verifichino cumulativamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente; b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave; c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell’assicuratore”; che, in particolare, è conforme a diritto l’affermazione della corte d’appello secondo la quale l’assicurato, ai sensi dell’art. 1892 c.c. (e, nella specie, anche ai sensi della disposizione contrattuale invocata dalla compagnia ricorrente, avente analogo contenuto, come espressamente affermato dai giudici di secondo grado e riconosciuto dalla stessa ricorrente), nei contratti con copertura retroattiva non ha affatto l’obbligo di comunicare all’assicuratore ogni vicenda professionale in cui il trattamento medico posto in essere non abbia avuto l’esito sperato, ma solo quelle vicende in cui egli possa avere una ragionevole percezione della configurabilità di una sua responsabilità professionale in relazione al predetto esito.

La Suprema Corte, inoltre, ha sottolineato che il giudizio sulla rilevanza delle dichiarazioni inesatte o sulla reticenza del contraente (e anche quello relativo all’assenza del dolo e della colpa grave da parte dell’assicurato nelle dichiarazioni precontrattuali), implicando un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito e quindi non è censurabile in sede di legittimità se, come nella fattispecie, è sorretto da una motivazione logica, coerente e completa.

a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano

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