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Annullata la condanna di due medici per prescrizione e per incertezza sull’origine della fatale infezione

Annullata la condanna di due medici per prescrizione e per incertezza sull’origine della fatale infezione

La Corte d’Appello conferma il giudizio di colpevolezza in relazione al delitto di omicidio colposo espresso dal Tribunale a carico di due medici (specialisti in ostetricia e ginecologia) in relazione al decesso di una loro assistita, ma riduce in favore di uno dei due imputati la pena irrogata dal primo giudice, fermo restando la loro condanna al risarcimento dei danni già inflitta da questo.

Entrambi i medici ricorrono in cassazione protestando la loro innocenza e segnalando il difetto di motivazione della sentenza d’appello in relazione ad aspetti rilevanti della loro responsabilità accertata, tra l’altro, con l’ausilio di una perizia collegiale disposta dal P.M. di cui viene dedotta anche l’inutilizzabilità per l’evidente disaccordo tra i due C.T. (medico-legale e ginecologo) sulle relative conclusioni.

La Suprema Corte, quarta sezione penale, con la recente sentenza n. 41594/2022, depositata il giorno 04/11/2022, annulla la decisione del giudice d’appello agli effetti penali per essere il reato ascritto (art. 589 c.p.) estinto per intervenuta prescrizione; annulla la medesima sentenza agli effetti civili e rinvia a un nuovo giudice civile per il riesame della fattispecie.

Per quello che interessa in questa sede, la Suprema Corte osserva che non sussiste il vizio di “inutilizzabilità” della C.T. del PM perché entrambi i consulenti hanno preso parte alle operazioni, giungendo peraltro in relazione alla responsabilità degli imputati a determinazioni divergenti che il giudice d’appello non ha preso in esame con adeguata motivazione, nonostante la richiesta di una rinnovazione della prova scientifica formulata dalla difesa degli imputati sulla scorta di quanto sostenuto dai suoi consulenti, altamente qualificati.

La Suprema Corte, in particolare, osserva che dagli atti di causa emerge una incertezza sull'origine e sulla causa della fatale infezione che non è stata presa in considerazione dal giudice d’appello, con conseguente annullamento della sentenza impugnata anche agli effetti civili.

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