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Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve essere completo e specifico

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve essere completo e specifico

La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la recente sentenza n. 36538/2022, depositata il 27/09/22, ha respinto il ricorso presentato da un odontoiatra condannato dai giudici di merito al pagamento di una ammenda di 1.200,00 per il reato di cui all'art. 55, comma 4, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (in relazione agli ertt. 11, comma 1, d.lgs. n. 151 del 2001 e 28, comma 2, lett. a), dello stesso d.lgs. 81/2008) per non aver elaborato un congruo Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in relazione al proprio studio odontoiatrico, omettendo di valutare i rischi per la sicurezza e la salute della lavoratrice dipendente, in particolare quelli di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C al d.lgs. 151/2011.

La Corte nel respingere il ricorso del professionista ha precisato che le sanzioni penali previste nel caso di omessa, o incompleta, valutazione dei rischi operano anche nei confronti dei datori di lavoro che occupino fino a dieci addetti, in quanto le modalitò semplificate di adempimento degli obblighi in materia di valutazione dei rischi, previste per tali aziende, non esonerano il dato di lavoro dai relativi obblighi.

Anche in queste ipotesi, le modalità pur semplificate di adempimento dell'obbligo di valutazione richiedono l'individuazione degli specifici pericoli cui i lavoratori sono sottoposti e la specificazione delle misure di prevenzione da adottarsi.

Infatti il contenuto qualificante e minimo del Documento di Valutazione dei Rischi, previsto dall'art. 28 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, deve essere costituito, oltre che da una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, anche dall'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione individuali adottati. 

Ha aggiunto la Suprema Corte che la circostanza che i rischi non siano attuali, in quanto non vi sia tra il personale una donna in gravidanza, non esime il datore di lavoro dalla valutazione imposta dall'arti. 11 del d.lgs. 151 del 2001, dovendo egli comunque compilare il DVR considerando tutti i rischi ipotetici e le misure di prevenzione da adottarsi nel caso di gravidanza. 

Nel caso di specie l'odontoiatra era titolare di uno studio odontoiatrico ed aveva alle proprie dipendenze una donna con mansioni di assistenza clienti, mentre il DVR conteneva valutazione generiche, non correlate all'attività svolta in concreto dalla lavoratrice. 

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