Aggressione in ospedale ai danni di alcuni sanitari
- 11 Set, 2025
- News , Giurisprudenza Sanitaria , Medicina d'urgenza
Viene iniziato un procedimento in seguito all’aggressione avvenuta presso un ospedale ai danni di alcuni sanitari in servizio, dopo il decesso di una paziente ivi ricoverata per lesioni causate da un investimento stradale, morte avvenuta dopo un intervento chirurgico con cui si era cercato di salvarle la vita.
L'episodio era avvenuto con il coinvolgimento di numerosi familiari e conoscenti della defunta che, tra l’altro, avevano fatto irruzione nella zona operatoria, minacciando di morte i sanitari oggetto anche di violenze fisiche.
Il P.M. richiede l'applicazione di misure cautelari, inclusi gli arresti domiciliari, nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili dell’aggressione.
Il competente G.I.P., pur riconoscendo la sussistenza di gravi indizi di reato, rigetta la richiesta del PM per l'assenza di specifiche ed inderogabili esigenze cautelari
Il Tribunale del Riesame, su appello del P.M., annulla il provvedimento del G.I.P. e applica a uno degli aggressori la misura cautelare degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico in relazione, tra l’altro, alle lesioni cagionate a due sanitari e per il delitto di resistenza agli agenti di P.S..
La sentenza viene impugnata in cassazione dall’imputato deducendo vizi motivazionali e violazioni di legge in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura prescelta.
La Corte di Cassazione, quinta sezione penale, con la recente sentenza n. 29685/2025, depositata il 25.08.25, nel rigettare il ricorso dell’imputato osserva che la misura cautelare degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo è stata disposta sulla base del grave quadro indiziario, rimasto incontestato da parte del ricorrente, e della sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati e di quello di inquinamento della prova; che, tra l’altro, il pericolo di reiterazione dei reati è stato fondato dal Tribunale essenzialmente sulla gravità dei fatti, sulle brutali modalità della loro commissione e sull’analisi della peculiare condotta tenuta dal ricorrente, resosi protagonista di reiterate e pesanti minacce nei riguardi dei sanitari anzidetti più volte colpiti, anche al capo, con calci e pugni; che il provvedimento applicativo del cd. "braccialetto elettronico" non è autonomamente impugnabile, integrando una semplice modalità esecutiva della misura degli arresti domiciliari; che, comunque, visto il comportamento tenuto dall’imputato il Tribunale ha motivatamente ritenuto di non poter fare affidamento su un adempimento spontaneo degli obblighi e delle prescrizioni imposte.
A cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano