Aggressione ai danni di sanitari al fine di impedire loro il compimento di atti d’ufficio
- 16 Mar, 2026
- News , Giurisprudenza Sanitaria , Medicina Legale
Un paziente, non ancora dimesso dall’ospedale, cerca di allontanarsi con la carrozzina fornitagli in dotazione dal personale medico e, nel momento in cui viene scoperto dagli infermieri che cercano di fermarlo invitandolo a rientrare per completare la procedura di dimissioni e per restituire la carrozzina, ha una reazione spropositata, scagliandosi contro i due sanitari e minacciandoli di morte.
La persona suddetta viene assolta in primo grado dai reati contestatigli di resistenza e lesioni personali (artt. 337 e 582 c.p.) con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, in sostanza per mancanza di dolo.
La Corte d’Appello, su ricorso del P.M., in totale riforma della decisione impugnata, dichiara la penale responsabilità dell’imputato, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
La persona interessata ricorre in cassazione sostenendo, tra l’altro, che la sentenza di condanna è affetta da manifesta illogicità nella motivazione e che manca la prova di un suo comportamento doloso, scriminato comunque ex art. 393 bis c.p. in quanto gli infermieri avevano arbitrariamente ecceduto dalle loro attribuzioni.
La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con sentenza n. 6824.2026, depositata il 19.02.26, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Osserva la Suprema Corte che il giudice d’appello, in modo tutt’altro che illogico, ha precisato che, sebbene fosse emerso che tutte le persone coinvolte avessero riportato delle lesioni, i referti, rilasciati nell’immediatezza dai medici del Pronto Soccorso, consentivano di rilevare: a) che le persone offese avevano subito lesioni di maggiore entità e gravità rispetto a quelle patite dal paziente; b) che le lesioni riportate sia dall’una che dall’altra parte - per tipologia, entità e localizzazione - non erano compatibili con la dinamica dell’aggressione così come descritta dall’imputato, ma, al contrario, erano conciliabili con la versione fornita dalle due persone offese, ovvero che era stato il paziente ad aggredire per primo il personale sanitario e ad avere a sua volta riportato lesioni a seguito del tentativo di difesa dei due operatori; c) che nel ricorso non viene individuata alcuna frattura logica del predetto percorso argomentativo, né sono richiamati elementi in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante tali da determinare al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione; d) che nella sentenza impugnata sono evidenziati una serie di elementi fattuali, che, per un verso, sono sintomatici della consapevolezza e volontà dell’imputato di aggredire il personale ospedaliero al fine di impedire loro il compimento di un atto di ufficio e, per altro verso, escludono il compimento di atti arbitrari, illeciti e/o illegittimi da parte degli operatori sanitari.
a cura di Sergio Fucci - Giurista e bioeticista, già consigliere presso la Corte d’Appello di Milano