Ricorre in cassazione la ASL ribadendo l’infondatezza della domanda avversaria alla luce della complessiva regolamentazione normativa della materia.
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la recente sentenza n. 20785/2022, depositata il 28/06/22, accoglie il ricorso proposto dalla struttura, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad un altro giudice d’appello per un nuovo esame della questione alla luce dei principi di diritto affermati.
I giudici della Suprema Corte, infatti, affermano che la normativa di riferimento deve essere rinvenuta negli articoli 62, commi 2 e 3 e 65, comma 3, del CCNL 5 dicembre 1996 dell’area della dirigenza medica e veterinaria del SSN, a tenore dei quali il compenso per il lavoro straordinario viene riconosciuto soltanto in casi specificamente previsti (come per l'attività connessa alle guardie mediche o alla pronta disponibilità di cui agli articoli 19 e 20 del medesimo CCNL) mentre il superamento dell'orario di lavoro è in genere compensato dalla retribuzione di risultato, senza che sia possibile distinguere il superamento dell'orario per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato e quello imposto dalle esigenze del servizio ordinario.
Aggiunge la Cassazione che l'articolo 80 dello stesso CCNL 5 dicembre 1996 stabilisce che le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono essere previamente autorizzate e che, pertanto, il lavoro straordinario resta limitato a specifiche prestazioni aggiuntive, come guardie mediche e pronta disponibilità, ma, in tal caso, sulla base della previa autorizzazione del datore di lavoro, la cui mancanza non consente di riconoscere altrimenti alcun diritto retributivo a tale titolo.