La sentenza di primo grado viene totalmente riformata dalla Corte d’Appello che ritiene che le retribuzioni corrisposte dal datore di lavoro, ivi comprese quelle erogate per l’attività libero professionale intramuraria, costituiscono la base imponibile dell’IRAP e, pertanto, la maggiore imposta che grava sull’Azienda integra un costo della prestazione professionale intramuraria che non può ricadere sulla collettività ma va detratta, secondo la previsione del regolamento, dal quantum dovuto al dipendente in quanto integra un costo per l’ente.
Il tecnico ricorre in cassazione sostenendo che l’IRAP è imposta che grava solo su chi esercita abitualmente un’attività autonoma organizzata e, pertanto, non poteva l’ente, violando la riserva relativa di legge, addebitargli l’ammontare dell’imposta, non costituendo la stessa un «costo diretto o indiretto» della prestazione.
La Suprema Corte, sezione lavoro, con la recente sentenza n. 20016/2022, depositata il giorno 21/06/2022, accogliendo il ricorso del tecnico, annulla la sentenza impugnata e rinvia ad un altro giudice d’appello per un nuovo esame della questione alla luce dei principi di diritto affermati.
La Cassazione, in particolare, osserva:
- che l’imposta regionale sulle attività produttive grava ai sensi della legge n. 446/1997 sul datore di lavoro pubblico che eroga il servizio e, pertanto, non sono legittimi atti unilaterali del datore di lavoro pubblico o pattuizioni collettive che ne prevedano la «traslazione» a carico del dipendente;
- che la determinazione delle tariffe e la ripartizione dei compensi inerenti alle attività libero professionali rese dai dirigenti sanitari in regime di intra moenia - che le Aziende Sanitarie stabiliscono in conformità alle previsioni della contrattazione nazionale (che a sua volta rinvia a quella integrativa decentrata) - devono tener conto dei costi diretti ed indiretti sostenuti dalle Aziende stesse, ivi compreso il maggior esborso a titolo di IRAP derivante dall’aumento della base imponibile per effetto dell’attività libero professionale, importo che va detratto dal quantum ripartibile in quote fra le parti del rapporto;
- che le Aziende Sanitarie non possono unilateralmente modificare i criteri di quantificazione dei compensi concordati in sede di contrattazione decentrata;
- che il maggiore esborso, non previsto né prevedibile, derivato dalla maggiorazione dell’aliquota IRAP non può gravare sul solo personale medico e sanitario e deve essere ripartito fra il dipendente e l’azienda in rapporto alle rispettive quote di partecipazione alla suddivisione dei proventi dell’attività libero professionale.