Il Tribunale accoglie la loro domanda con sentenza riformata in parte dal giudice di secondo grado che limita il credito retributivo degli infermieri al periodo successivo all'8.5.2007 in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'azienda sanitaria in relazione al periodo antecedente a questa data.
I giudici di merito ritengono, in sostanza, che le operazioni in oggetto sono eterodirette perché disciplinate e controllate dal datore di lavoro e, quindi, che il tempo relativo, determinato nella misura di venti minuti complessivi, rientra nell’orario di lavoro, con conseguente obbligo posto a carico dell’ASL di retribuirlo nei limiti della prescrizione quinquennale.
L’azienda sanitaria ricorre in cassazione sostenendo, tra l’altro, che ingiustamente è stato ritenuto il carattere eterodiretto dell'operazione di vestizione/svestizione senza dare rilievo alcuno al dato dell'assenza di precise disposizioni circa il momento in cui effettuare l'attività rispetto a quello della timbratura e che erroneamente non era stata presa in considerazione l’impossibilità di qualificare come “straordinario” rispetto al normale orario di lavoro il lasso di tempo in questione, retribuendolo senza la prevista autorizzazione.
La Suprema Corte con la recente sentenza n. 9306/2022 (depositata il giorno 22/03/2022) della sezione lavoro, respinge il ricorso dell’azienda sanitaria, confermando quindi la sentenza d’appello impugnata e ponendo le spese di lite a carico dell’ASL.
La Suprema Corte, in particolare, osserva che l'apprezzamento in fatto operato dalla Corte d‘Appello in ordine al carattere eterodiretto delle operazioni di vestizione/svestizione dell'abbigliamento ospedaliero risulta basato su un criterio coerente con il principio di diritto fatto proprio dal giudice di legittimità (vedi, al riguardo la sentenza n. 8622/2020), correttamente inteso a valorizzare il profilo dell'obbligatorietà dell'operazione in vista dell'espletamento dell'attività lavorativa, che ne consente la riconducibilità all'ambito dell'esatto adempimento della prestazione che il datore di lavoro può, anche in via implicita, pretendere dall’infermiere.
Aggiunge la Corte che la vestizione dopo la timbratura e la svestizione prima di quella, lungi dal determinare l'estraneità dell'operazione all'ambito del lavoro effettivo, ne ammette l'inclusione nel tempo di lavoro, con la conseguenza che giustamente è stata sanzionata questa inclusione con invarianza dell'orario normale, orario che tenendo conto di tale formalizzazione dovrà essere semplicemente rimodulato.