L’erede di un paziente
affetto da neoplasia cita in giudizio la struttura dove il predetto era stato
ricoverato e due medici sostenendo che il congiunto era deceduto a causa di
cure del tutto inadeguate e che l’interessato non era stato debitamente
informato dei rischi connessi alla chemioterapia effettuata.
La domanda di risarcimento
dei danni viene respinta in primo e in secondo grado in quanto i giudici
ritengono che i medici avevano correttamente assistito il paziente acquisendo
anche il relativo consenso informato alle cure praticate. La Corte di
Cassazione, con la recente sentenza n. 2519/2021, emessa dalla terza
sezione civile, depositata il 03/02/2021, respinge il ricorso avanzato dal
congiunto del paziente e conferma il rigetto della domanda di risarcimento
danni. La Suprema Corte, in
particolare, afferma che i giudici di merito avevano giustamente respinto la
domanda dell’attore che si era limitato a dedurre che, dalla carenza di
informazione, il fratello aveva subito un danno alla salute senza peraltro
fornire la prescritta prova che, se fosse stato debitamente informato, non
avrebbe prestato il consenso alla chemioterapia.